Parere su una istanza di accesso civico - 18 aprile 2019
Registro dei provvedimenti
n. 97 del 18 aprile 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 intitolato «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti il Garante dei diritti della persona della Regione Veneto, nell’esercizio delle funzioni di Difensore civico, ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del ricorso avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico, adottato dal Comune di Martellago.
In particolare, il rappresentante di una associazione politico culturale ha richiesto al Comune l’accesso alla «richiesta autorizzazione intervento edilizio su area sita a Maerne (angolo/intersezione V stazione – V. Circonvallazione) individuata su scheda intervento edilizio “Maerne L.R. 11/89 n. 7 (B. 36)” della variante n. 2 del 06.09.2010» e agli atti e documenti propedeutici alla concessione/autorizzazione.
Dagli atti emerge che il Comune ha rigettato l’istanza di accesso civico sostenendo, tra l’altro, che «l’istanza è stata presentata per accedere a documentazione prodotta da soggetti privati per legittimare un intervento edilizio (permesso di costruire) […] trattandosi allo stato di un atto privato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 è previsto il rifiuto all’accesso se il diniego è necessario per evitare pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati alla protezione dei dati personali».
A sostegno del diniego, il Comune ha, altresì, richiamato due pareri dell’Autorità ribadendo che «la richiesta di accesso per gli interventi edilizi deve in ogni caso garantire la protezione dei dati personali ivi contenuti, posto che non è possibile nella fattispecie l’omissione dei dati personali presenti nella richiesta e negli elaborati presentati, giusti i pareri resi dal Garante per la protezione dei dati personali resi su analoghe richieste di accesso».
L’istante ha proposto ricorso al Difensore civico avverso il provvedimento di diniego del Comune di Martellago, rappresentando, tra l’altro:
- «l’assenza nel provvedimento di rigetto di specifico riferimento al procedimento di comunicazione ai soggetti controinteressati ancora una volta potrebbe essere posto in relazione alla mancanza di riscontro da parte dei controinteressati stessi o quantomeno alla mancanza di qualsiasi opposizione di questi alla richiesta di accesso;
- la richiesta di accesso riguarda atti e documenti relativi ad istanza di approvazione di Piano Urbanistico attuativo, nello specifico di un Piano di Recupero di cui alla L. 457/78, che rileva in maniera evidente ai fini dell’interesse pubblico riguardando non la singola autorizzazione ad edificare […];
- la richiesta di accesso riguarda altresì atti e i documenti che si relazionano direttamente con il procedimento di approvazione del piano attuativo, quali i pareri di altre amministrazioni o enti previsti per legge ed eventuali altri atti e documenti, adottati o acquisiti nel fascicolo istruttorio a cui l’accesso non risulti precluso in relazione alle esigenze di riservatezza di dati personali e/o tutela di interessi concreti come previsto dall’art. 5 bis del d.lgs 33/2013;
- la richiesta di accesso non può essere intesa come istanza riguardante atti depositati “per accedere a documentazione prodotta per legittimare un intervento edilizio (permesso di costruire)” come asserito nel provvedimento di diniego;
- i pareri n. 360/2017 e n. 68/2018 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, cui fa espresso riferimento nel provvedimento di rigetto, si riferiscono ad istanze di accesso che riguardano atti e dati relativi ad autorizzazioni di singoli interventi edilizi per i quali è previsto specifico ruolo edilizio abitativo, individuando quindi una particolare tipologia di documenti che differiscono sostanzialmente, per contenuti e modalità di procedimento amministrativo, dalla documentazione relativa alla richiesta di accesso in oggetto;
- la richiesta di accesso non comprende di avere dati e documenti relativi alla generalità del soggetto che ha presentato l’istanza di Piano urbanistico attuativo, soggetto che in ogni caso non risulta essere una persona fisica e pertanto esclusa da qualsiasi garanzia di tutela dei dati personali […]».
Il Difensore civico ha trasmesso a questa Autorità il citato ricorso «ai fini del prescritto parere ex art. 5, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 secondo cui “Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta”».
OSSERVA
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità risulta che sia stata presentata un’istanza di accesso civico volta ad ottenere l’accesso a una richiesta di autorizzazione di intervento edilizio su un’area comunale e ai relativi documenti propedeutici alla stessa.
Dagli atti risulta che l’amministrazione ha negato l’accesso, motivando tale esclusione in quanto «è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali» senza motivare specificamente in ordine alle ragioni concrete di tale pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali che si assumerebbe arrecato, con la loro ostensione, ai soggetti controinteressati.
Non risulta, inoltre, possibile comprendere se i «soggetti» ai quali i dati si riferiscono siano persone fisiche o persone giuridiche, non essendo stata allegata, alla richiesta di parere, la documentazione oggetto dell’accesso civico o anche una descrizione dettagliata della stessa. Parimenti, non risulta possibile avere contezza di quale sia la documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico, tenuto conto che l’istante ha affermato trattarsi di «Piano Urbanistico Attuativo, nello specifico di un Piano di Recupero di cui alla L.457/78, che rileva in maniera evidente ai fini dell’interesse pubblico riguardando non la singola autorizzazione ad edificare ma, più in generale, le modalità di organizzazione degli spazi pubblici e privati interessati dal piano stesso e la nuova organizzazione della viabilità dell’area dell’intervento» (cfr. la richiesta di riesame del 29 marzo 2019), senza che l’amministrazione richiedente il presente parere abbia fornito alcun elemento di valutazione in proposito.
Tra l’altro, pur emergendo dagli atti il coinvolgimento dei soggetti controinteressati da parte dell’amministrazione, non si evince, né dal provvedimento di rigetto né dalla richiesta di parere a questa Autorità, se gli stessi abbiano effettivamente presentato opposizione alla richiesta di accesso (art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).
Per tali ragioni, non si ritiene che questa Autorità possa pronunciarsi in relazione al diniego opposto all’istante.
In ogni caso, si ricorda in generale che – ai sensi del citato art. 4, par. 1, numero 1) del Regolamento – sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Garante dei diritti della persona della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati