Parere su una istanza di accesso civico - 19 marzo 2019
Registro dei provvedimenti
n. 63 del 19 marzo 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d. lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pantelleria ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito di una richiesta di riesame avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, la richiesta aveva a oggetto la copia del «nulla osta di massima rilasciato» dal Comune, nonché il «parere tecnico contrario, relativo alla mobilità» di un dipendente.
Dagli atti emerge che il controinteressato ha comunicato l’opposizione al «rilascio della copia del nulla osta di massima riguardante la mobilità in interesse, in quanto tale atto è il riscontro ad un’istanza motivata da elementi prettamente personali e di natura privata».
Il Comune ha negato l’accesso motivando, tra l’altro, che tale istituto «deve essere, comunque, esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, ai sensi del quale l’accesso è rifiutato o negato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di […] dati riservati e sensibili riguardanti il dipendente che formula la richiesta di nulla-osta».
L’istante ha presentato richiesta di riesame sul diniego dell’accesso civico, specificando, tra l’altro, che «non si comprende, dalla assai stringata motivazione, in che termini queste informazioni, possano risultare, alla luce della disciplina recata dal Codice della privacy lesiva per il controinteressato, ovvero ledere la sfera di riservatezza di questi, atteso peraltro che i documenti richiesti riguardano l’organizzazione degli uffici» e ha modificato l’oggetto dell’accesso chiedendo un accesso parziale con oscuramento dei dati sensibili riguardanti il dipendente.
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto, pertanto, al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
OSSERVA
Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante risulta che sia stata presentata un’istanza di accesso civico volta ad ottenere il rilascio, da parte del Comune, di un nulla osta, nonché il parere tecnico, relativo alla mobilità di un dipendente dell’amministrazione.
Dagli atti risulta che il Comune ha negato l’accesso, tra l’altro, per evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali e riservati riguardanti il controinteressato, «dati che non possono essere diffusi indiscriminatamente a terzi».
Al riguardo, si rammenta che deve essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti e alle informazioni richieste.
Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Nel caso in esame, l’ostensione dei dati e delle informazioni richieste, relative all’istanza di mobilità di un dipendente contenute nel provvedimento di massima favorevole e nel successivo parere contrario, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Le predette osservazioni impediscono anche la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale, oscurando i dati del controinteressato, in quanto, tale accorgimento tecnico non eliminerebbe completamente la possibilità re-identificare il dipendente e in ogni caso l’identità di quest’ultimo è già conosciuta dal soggetto istante.
In tale contesto si ritiene quindi che, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC – conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità (pareri n. 516 del 19 dicembre 2018 doc. web n. 9075337; n. 190 del 10 aprile 2017, doc. web n. 6383028; n. 369 del 13 settembre 2017, doc. web n. 7155944), il Comune – seppur con una sintetica motivazione – abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico.
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali, per i quali sia eventualmente negato l’accesso civico, possano essere resi ostensibili laddove l’istante dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pantelleria, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati