Parere su una istanza di accesso civico - 14 marzo 2019
Registro dei provvedimenti
n. 60 del 14 marzo 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d. lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pantelleria ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito di una richiesta di riesame avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, la richiesta aveva a oggetto il rilascio di tutte le timbrature al fine di accertare «le presenze dal mese di gennaio 2014 a gennaio 2019» di alcuni dipendenti del Comune.
Tale richiesta veniva formulata «in via principale ai sensi della L. 241/90 ed in via subordinata ex d.lgs. n. 33/2013».
Dagli atti emerge che i controinteressati coinvolti hanno comunicato la loro opposizione all’istanza di accesso «illustrando tra le motivazioni la propria preoccupazione nel veder lesi i propri diritti alla riservatezza, la tutela dei dati sensibili e personali contenuti nei documenti richiesti, poiché nei documenti sono contenute informazioni, dati personali e sensibili riguardanti i succitati dipendenti e i loro familiari, quali l’assenza per malattia e/o altri istituti (cfr. l. 104/1992)».
Il Comune ha negato la richiesta di accesso sia ex l. n. 241/90, sia ex art 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 «in quanto potrebbe arrecare un concreto pregiudizio al buon funzionamento dell’Amministrazione ed alla protezione dei dati personali e riservati di un numero indeterminato di soggetti, dal momento che nella notevole mole dei documenti richiesti vi sono contenute informazioni e dati sensibili e giudiziari riguardanti tutti […] i dipendenti citati nella richiesta di accesso agli atti e/o i loro familiari, dati che non possono essere diffusi indiscriminatamente a terzi».
L’istante ha presentato richiesta di riesame sul diniego dell’accesso civico, specificando, tra l’altro, di aver chiesto «di accedere ai fogli presenza (che costituiscono atti pubblici) e non ad altri dati indicati […] come pregiudizievoli per i contro interessati» e sostenendo di non comprendere «come il dato richiesto (la presenza o meno del dipendente) se diffuso all’esterno poteva ledere le libertà fondamentali dell’interessato, la sua dignità, la riservatezza, l’immagine e la reputazione o ancora esporlo a pericoli».
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto, pertanto, al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
OSSERVA
Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, risulta che sia stata presentata un’istanza di accesso civico volta ad ottenere i fogli presenza, per un arco temporale di cinque anni, di alcuni dipendenti del Comune.
Dagli atti risulta che l’amministrazione ha negato l’accesso, anche per ragioni attinenti la protezione dei dati personali «dal momento che nella notevole mole dei documenti richiesti vi sono contenute informazioni e dati sensibili e giudiziari riguardanti tutti […] i dipendenti citati nella richiesta di accesso agli atti e/o i loro familiari, dati che non possono essere diffusi indiscriminatamente a terzi».
In merito, occorre innanzitutto ribadire che, contrariamente a quanto rappresentato dall’istante, per i dati e i fogli di presenza dei lavoratori non è previsto alcun tipo di regime di pubblicità e non è possibile considerarli, in alcun modo, come «atti pubblici» (cfr. parere n. 458 del 27 settembre 2018, doc. web n. 9049940).
Quanto alla possibilità di chiederne l’ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti e alle informazioni richieste.
La generale conoscenza per un arco temporale così lungo delle informazioni, relative a tutte le presenze (con relativi orari di entrata e uscita) e alle assenze dei lavoratori, può avere ripercussioni negative sul piano personale e sociale degli stessi, consentendo una ricostruzione molto dettagliata della vita e delle abitudini personali.
In tale contesto si ritiene quindi che – ferma restando ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di ulteriori casi di esclusione dell’accesso civico eccepiti dalla amministrazione nella propria opposizione – per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC – conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità (pareri n. 516 del 19 dicembre 2018 doc. web n. 9075337; n. 190 del 10 aprile 2017, doc. web n. 6383028; n. 369 del 13 settembre 2017, doc. web n. 7155944), il Comune – seppur con una sintetica motivazione – abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico.
L’ostensione dei dati e delle informazioni richieste, relative alle presenze dei dipendenti sopra descritti, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può infatti arrecare a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pantelleria, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati