Parere su una istanza di accesso civico - 07 marzo 2019
Registro dei provvedimenti
n. 54 del 7 marzo 2019
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Brescia ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto l’«Autorizzazione da parte del dirigente competente alla liquidazione della produttività strategica […]» a favore di un dipendente oggi in pensione.
Dagli atti risulta che l’amministrazione ha respinto la richiesta di accesso «ai fini della tutela della riservatezza» dell’ex dipendente, considerando anche la mancanza di un interesse legittimo del soggetto istante.
Quest’ultimo ha quindi chiesto il riesame del provvedimento evidenziando che «l’interesse alla base della richiesta è quello della verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche» e che, con riferimento ai profili riservatezza sostenuti dalla p.a., sarebbe sufficiente un «accesso parziale con l’oscuramento dei dati la cui tutela [si ritenga] prevalente alle finalità dell’accesso [avendo interesse solo alla] parte del documento che autorizza il pagamento e le eventuali motivazioni rilevando che la mancata accessibilità a questa semplice informazione di fatto svuoterebbe di ogni efficacia la norma».
Al riguardo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella richiesta di parere al Garante ha rappresentato che un eventuale accoglimento parziale dell’accesso civico, rendendo disponibile solo la parte del documento che autorizza il pagamento, consente di sapere se nell’anno indicato «al dipendente citato sia stata erogata la produttività strategica, dal momento che solo tale informazione potrebbe ricavarsi a tal punto dal documento».
Secondo il predetto Responsabile, anche in questo caso «oscurando i dati personali del dipendente, si andrebbe a fornire all’istante un’informazione personale sullo stesso, peraltro del tutto inidonea a soddisfare l’esigenza di verifica sull’utilizzo delle risorse pubbliche che muove l’accesso civico generalizzato (riproponendosi la più confacente qualificazione dell’istanza come accesso agli atti, dato che le ragioni che conducono alla richiesta sembrano essere di natura strettamente personale)».
OSSERVA
L’oggetto dell’accesso civico investe un documento contenente dati e informazioni personali di un ex dipendente comunale.
Nello specifico, si tratta del provvedimento con cui si autorizza la liquidazione della produttività strategica in un determinato anno identificato in atti.
Il soggetto istante ha comunicato al Comune di non essere interessato a tutto il documento, ma solo alla parte in cui si autorizza la liquidazione con la relativa motivazione, oscurando i dati personali del dipendente.
Al riguardo, occorre, in primo luogo, precisare che «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
In tale quadro, si evidenzia subito che anche con la richiesta di accesso civico (prospettata nella domanda di riesame) alla sola parte del documento che autorizza il pagamento con i dati del dipendente oscurati, si versa in una ipotesi di accesso a dati e informazioni in ogni caso riferiti a persona «identificata o identificabile», rientrante nella definizione di «dato personale» soprariportata. Ciò in quanto – da un lato – il soggetto istante già conosce l’identità del soggetto controinteressato (avendo effettuato una richiesta volta a conoscere dati e informazioni riferite specificamente a quel dipendente), e – dall’altro – il complesso delle informazioni e delle vicende riportate non esclude che il soggetto controinteressato sia in ogni caso facilmente re-identificato da soggetti terzi, anche all’interno dell’Amministrazione stessa.
Per tali motivi, si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai dati dei dipendenti (cfr. pareri contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 48 del 28/2/2019, in corso di pubblicazione sul sito web istituzionale; n. 29 del 7 febbraio 2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9086520; n. 485 del 29/11/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 373 del 31/5/2018, ivi, doc. web n. 9001960; n. 142 dell´8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742) – l’amministrazione, seppur con una succinta motivazione, abbia correttamente respinto l’accesso civico al documento richiesto e non possa accordare neanche l’accesso parziale nei termini richiesti nella richiesta di riesame, in quanto tale accorgimento tecnico non eliminerebbe completamente la possibilità re-identificare l’ex dipendente e in ogni caso l’identità di quest’ultimo è già conosciuta dal soggetto istante.
Deve infatti essere ricordato che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che l’ente destinatario dell’istanza deve valutare se i dati personali richiesti arrecano (o possano arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e al documento richiesto oppure se poter fornire un accesso parziale (art. 5-bis, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).
In tale quadro, considerando la tipologia e la natura dei dati di tipo economico dell’ex dipendente comunale volute dal soggetto istante e il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, si ritiene che dall’ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbero derivare al soggetto interessato ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale, comportando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Ciò anche pensando alle ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Brescia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati