Parere su una istanza di acceso civico - 28 febbraio 2019
Registro dei provvedimenti
n. 48 del 28 febbraio 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto i seguenti documenti:
- «determinazione del commissario straordinario [identificata in atti] di approvazione della graduatoria inerente alle progressioni economiche orizzontali»;
- «determinazione di indizione e relativo bando di concorso di accesso alle p.e.o. con eventuale atto di nomina di commissione esaminatrice delle candidature (se prevista)»;
- «tutti gli atti procedimentali ed endoprocedimentali che hanno portato alla definizione della graduatoria e/o eventualmente richiamati nella determinazione n.193/2018 e nel prodromico bando».
L’amministrazione ha evidenziato che la «procedura selettiva di cui si discute era riservata al personale dell’ASSET assunto a tempo indeterminato, in servizio nell’anno 2018» a cui l’istante non aveva titolo a partecipare, rappresentando di dover negare l’accesso civico «ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 33/2013, al fine di evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di tali soggetti controinteressati».
Il soggetto ha quindi chiesto il riesame del provvedimento di diniego dell’amministrazione al Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’ASSET lamentando l’erroneità della decisione della p.a., considerando che gli atti richiesti sarebbero stati atti soggetti a pubblicità e che l’amministrazione ha negato l’accesso senza informare gli eventuali soggetti controinteressati.
OSSERVA
L’oggetto dell’accesso civico investe diversi documenti per i quali, allo stato degli atti e dalla documentazione inviata, non emerge esistere uno specifico regime di pubblicità, trattandosi di una selezione interna riservata a personale assunto a tempo indeterminato presso l’ASSET ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.
Al riguardo, la normativa di settore in materia di protezione dei dati personali prevede che l’accesso civico sia rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).
Si ricorda che per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento)
Per tali motivi, in relazione ai documenti non contenenti dati personali, come la «determinazione di indizione e relativo bando di concorso di accesso alle p.e.o.», si ritiene che non possa essere richiamato il limite dell’esistenza di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali per rifiutare l’accesso civico da parte della p.a.
Quanto ai restanti documenti, contenenti dati e informazioni di persone fisiche, la questione della possibilità di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico alla documentazione prodromica e funzionale all’approvazione di una graduatoria per la progressione economica orizzontale del personale amministrativo dipendente è già stata affrontata dal Garante in precedenti occasioni (cfr. parere contenuto nel provv. n. 231 del 18 aprile 2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 8983308), in cui sono state fornite alcune osservazioni, che per esigenza di chiarezza espositiva si ripetono anche in questa sede.
In relazione alla documentazione richiesta, deve infatti essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati partecipanti alla selezione interna, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.
La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del Regolamento europeo, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati (cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia).
In tale quadro, si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – l’ASSET abbia correttamente respinto l’accesso civico alla graduatoria dei dipendenti e agli atti procedimentali ed endoprocedimentali, contenenti dati personali, che hanno portato alla definizione della predetta graduatoria. Ciò in quanto la relativa ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Conseguentemente, l’Amministrazione, in via generale, potrebbe valutare l’ostensibilità delle informazioni ricavabili dagli atti oggetto di richiesta di accesso civico qualora potesse essere eliminato ogni riferimento anche indiretto ai dati personali.
Infatti – considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, attinenti peraltro anche ad aspetti dettagliati della vita lavorativa di dipendenti pubblici partecipanti a una selezione interna all’amministrazione finalizzata alla progressione della categoria economica – si ritiene che dall’ostensione dei documenti richiesti potrebbero derivare agli interessati, anche sul piano relazionale e professionale, ripercussioni negative sia all’interno dell’ambiente lavorativo, che all’esterno (si pensi, ad esempio, a eventuali prospettive di impiego a cui gli interessati potrebbero aspirare al di fuori dell’amministrazione, oppure alla possibile esposizione a condotte censurabili quali intimidazioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate), realizzando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti interessati. A ciò si aggiunge che deve essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai lavoratori impiegati presso l’ente, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel proprio fascicolo personale, quali le componenti della valutazione o comunque alle notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l’amministrazione (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Per gli stessi motivi, si ritiene che non sia possibile fornire, nel caso di specie, un eventuale accesso civico parziale ai documenti richiesti con oscuramento dei dati personali. Anche in tale caso, infatti, dal complesso delle informazioni e delle vicende ivi riportate , i soggetti menzionati potrebbero essere facilmente re-identificati da soggetti terzi, anche all’interno dell’amministrazione stessa. Sul punto si ricorda, infatti, che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Diverse considerazioni dovrebbero essere formulate con riferimento all’ “atto di nomina di commissione esaminatrice delle candidature” in quanto non pare ravviarsi, in tale ipotesi, la sussistenza del rischio del concreto pregiudizio di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, derivante dalla relativa ostensibilità.
Resta, in ogni caso, salva la possibilità dell’istante di accedere alla documentazione richiesta, laddove venga dimostrata l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», ai sensi della diversa legge sull’accesso ai documenti amministrativi n. 241 del 7/8/1990 (artt. 22 ss.).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati