Parere su una istanza di acceso civico - 7 febbraio 2019
Registro dei provvedimenti
n. 29 del 7 febbraio 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Latina ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico a una specifica nota, identificata in atti, inviata al predetto Comune, contenente dati e informazioni personali di un dipendente.
Il Comune ha respinto l’istanza di accesso civico richiamando, fra l’altro, il diritto alla protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013) e rappresentando, altresì, che:
- «il contenuto [della nota] consiste in valutazioni discrezionali e soggettive sulla professionalità dell’unità lavorativa ivi nominata»;
- è necessario garantire la tutela «dell’immagine» del dipendente «anche in funzione di eventuali azioni discriminatorie o tendenziose, con ricadute insidiose nelle relazioni dell’attuale contesto lavorativo»;
- non è possibile «accordare un eventuale accesso civico parziale al documento in questione mediante oscuramento di dati identificativi personali; ciò in quanto tale accorgimento tecnico non eliminerebbe completamente la possibilità di risalire, atteso che questi potrebbe essere facilmente identificato, anche da parte di terzi, attraverso il complesso della vicenda descritta e le ulteriori informazioni contenute nel documento di cui è stata chiesta l’ostensione».
OSSERVA
1. Introduzione
Il caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la presentazione di una richiesta di accesso civico a una specifica comunicazione fornita al Comune da un proprio dipendente, contenente dati personali dello stesso, nonché ulteriori informazioni relative anche alla capacità professionale, alle prospettive di carriera e a iniziative svolte all’esterno all’amministrazione di appartenenza.
Al riguardo, occorre precisare, in primo luogo, che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che l’ente destinatario dell’istanza deve valutare se i dati personali richiesti arrecano (o possano arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e al documento richiesto.
In tale quadro, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, il Comune di Latina – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai dati dei dipendenti (cfr. pareri contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 485 del 29/11/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 9063969; n. 373 del 31/5/2018, ivi, doc. web n. 9001960; n. 142 dell´8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742) – ha correttamente respinto l’accesso civico, considerando che l’ostensione del documento richiesto può arrecare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso e il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, si ritiene che dall’ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbero derivare al soggetto interessato ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale. Ciò anche pensando alle ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Le predette osservazioni impediscono, come evidenziato anche dal Comune, la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale oscurando i dati del controinteressato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, in quanto tale accorgimento tecnico non eliminerebbe completamente la possibilità di risalire, atteso che questi potrebbe essere facilmente identificato, anche da parte di terzi, attraverso il complesso della vicenda descritta e le ulteriori informazioni contenute nel documento di cui è stata chiesta l’ostensione. Sul punto si ricorda, infatti, che per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Rimane, in ogni caso, salva la possibilità di accedere al documento richiesto, ai sensi della diversa legge sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), laddove sia dimostrata l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Latina, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati