Parere su una istanza di acceso civico - 7 febbraio 2019
Registro dei provvedimenti
n. 28 del 7 febbraio 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile anticorruzione e trasparenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.
Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto tre contratti di appalto «con esplicito riferimento a tutti gli incarichi conferiti e agli importi liquidati o da liquidare per le prestazioni di professionisti progettisti e direttori dei lavori coinvolti nei lavori di costruzione del complesso scolastico [identificato in atti]» deliberati alla fine degli anni ottanta.
Su richiesta dell’amministrazione di circoscrivere l’oggetto della predetta istanza, il richiedente ha precisato di volere ricevere le predette informazioni con riferimento a soli due professionisti identificati.
Il Comune ha ricevuto opposizione all’accesso civico, motivata e documentata, da parte di uno solo dei due professionisti, rifiutando l’ostensione dei documenti riferiti al solo professionista opponente richiamando, fra l’altro, il diritto alla protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).
Il soggetto istante ha presentato, quindi, richiesta di riesame del provvedimento di diniego parziale, chiedendo l’ostensione dei documenti rifiutati.
OSSERVA
1. Introduzione
L’oggetto dell’accesso riguarda la liquidazione di incarichi a professionisti risalenti nel tempo, che – secondo quanto evidenziato dall’amministrazione – sarebbero riferibili «ad un arco temporale dal 1992 all’anno 2010, non oggetto, pertanto, di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D Lgs 33/2013».
Il caso sottoposto all’attenzione del Garante si caratterizza inoltre per la particolare circostanza – come rappresentato dal Comune – che la medesima documentazione era stata già oggetto di una precedente richiesta di accesso civico presentata da altro soggetto, che era stata già respinta in ragione di vicende giudiziarie che hanno convolto il richiedente e il soggetto controinteressato e della conseguente «esigenza di tutelare taluni degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, in riferimento a gravi vicende giudiziarie che hanno visto vittima [lo stesso] professionista controinteressato», come descritto più specificamente in atti.
Secondo quanto riportato dalla p.a., l’accesso civico in esame, avente a oggetto gli stessi documenti del precedente accesso, sarebbe stato presentato da un soggetto diverso, ma – come evidenziato dal soggetto controinteressato nella propria opposizione – avente stretti legami con il precedente richiedente. Ciò allo scopo di eludere quanto deciso dal Comune con il primo provvedimento di diniego, considerando che i motivi del precedente diniego si fondavano, come detto, sull’esistenza di vicende personali intercorrenti fra l’istante e il soggetto controinteressato.
Occorre rappresentare che spetta all’ente destinatario dell’istanza di accesso civico valutare la veridicità delle predette circostanze che, allo stato, non sono verificabili da questa Autorità in quanto non risultano documentate in atti e sono oggetto di contestazione da parte del secondo soggetto istante. In ogni caso, laddove vengano ritenute fondate, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, l’accoglimento dell’accesso civico potrebbe arrecare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Nel quadro descritto dal Comune e dal soggetto controinteressato, infatti, l’ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbero comportare a quest’ultimo ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale, con esposizione a «minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative». Ciò anche pensando al particolare regime di pubblicità dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), alle ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di terzi dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.), anche considerando che la documentazione richiesta afferisce a un lungo e risalente periodo temporale che va dall’anno 1992 all’anno 2010, peraltro preesistente all’approvazione della normativa in materia di trasparenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile anticorruzione e trasparenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati