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24/01/2019 Parere su una istanza di accesso civico - 24 gennaio 2019 > SCIA

Parere su una istanza di accesso civico - 24 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 12 del 24 gennaio 2019

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);

VISTO l'art. 154, comma 1, lett. g), del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 intitolato «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d'intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Casalborgone ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di un accesso civico.

Nello specifico, dagli atti risulta che è stata presentata un'istanza di accesso – ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e dei decreti legislativi del 19/08/2005, n. 195 e del 3/4/2006, n. 152 (in materia ambientale e di accesso del pubblico all'informazione ambientale) – a una pratica edilizia e a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), identificate in atti.

Il soggetto richiedente l'accesso ha specificato nella propria richiesta di essere un collaboratore di un giornale e che il motivo dell'istanza è quella di effettuare «pubblicazione [di] articoli su [giornale identificato in atti]».

Dagli atti risulta che l'amministrazione, dopo aver identificato un soggetto controinteressato (che si è opposto all'accesso), ha respinto la richiesta per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Il soggetto istante ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego, contestando le motivazione dell'ente e descrivendo i motivi a supporto delle proprie richieste legati a controlli su aree soggette a rischio di dissesto.

OSSERVA

Occorre evidenziare in via preliminare che per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento). Di conseguenza, sono sottratte dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche considerando n. 14 del Regolamento).

Nel caso sottoposto all'attenzione del Garante, dalla documentazione inviata ai fini dell'istruttoria e dalle notizie di giornali acquisite non si desume se il soggetto titolare dei titoli abilitativi edilizi richiesti sia effettivamente una persona fisica o una persona giuridica, oppure un ente o un'associazione. Emerge solamente l'identificazione di un soggetto controinteressato che si è opposto all'accesso, senza alcuna specificazione del ruolo rivestito all'interno della pratica edilizia o del procedimento inerente la SCIA.

Tali carenze istruttorie – unite alla circostanza che la documentazione (pratica edilizia e SCIA) di cui si chiede l'accesso non è stata inviata al Garante nemmeno per estratto né della stessa è stata fornita una descrizione generale, impedendo una verifica rispetto a quanto dichiarato dal Comune – non consentono a questa Autorità di esprimersi nel merito sul diniego opposto al soggetto istante.

In ogni caso, valuti l'ente destinatario dell'istanza la possibilità di accordare l'accesso alla documentazione richiesta, purché i dati e le informazioni in essi contenuti non consentano di identificare o rendere identificabili le persone fisiche coinvolte nel procedimento.

Si ricorda infine che nello specifico caso esaminato, rimane, comunque, salva ogni altra valutazione dell'ente in relazione alla possibilità di rendere disponibile la documentazione richiesta in base all'art. 3 del d. lgs n. 195 del 19 agosto 2005, laddove sono presenti gli estremi per l'esercizio del diverso diritto di «accesso all'informazione ambientale»; nonché ogni verifica rispetto alla possibilità di ammettere l'accesso alla documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990, laddove l'istante dimostri di possedere «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Casalborgone, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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