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24/12/2018 Parere su una istanza di accesso civico - 24 dicembre 2018 > TOSA-COSAP

Parere su una istanza di accesso civico - 24 dicembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 519 del 24 dicembre 2018

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 intitolato «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città di Lendinara ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento su un accesso civico.

Nello specifico, dagli atti risulta che sia stata presentata istanza di accesso civico a documenti relativi alla Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e al Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, precisamente, agli «Atti di concessione per le occupazioni di suolo, per l’occupazione dello spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico[; al] costo per le occupazioni permanenti e giornaliere di plateatici e chioschi su suolo pubblico[ alle eventuali] concessioni a uso gratuito, con i relativi guadagni di detta tassa».

L’amministrazione ha disposto un diniego parziale all’accesso evidenziando che in relazione all’ostensione «dei dati relativi alle concessioni TOSAP (fino al 31/12/1998) COSAP (dal 01/01/1999 ad oggi), si fa presente che, l’accesso e l’estrazione copia non può essere concesso in quanto, come recentemente chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con Parere su una istanza di accesso civico – 14 giugno 2018 [9001972] – tale tipologia di atti è idonea a rivelare dati di carattere sensibile in particolare il tenore di vita e la situazione economica personale».

Dagli atti risulta, invece, che sono state fornite al soggetto istante le altre informazioni oggetto dell’accesso, relative al «costo delle occupazioni» e all’ammontare delle tariffe; alle modalità di applicazione dell’entrata e ai «relativi guadagni».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico è istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Si ricorda, in proposito, che per «dato personale» deve intendersi «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

La predetta disciplina di fonte europea prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. c).

In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre evidenziare che l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Il Garante, inoltre, deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a)).

2. Il caso sottoposto al Garante

Nel caso in esame, il soggetto istante desidera conoscere, tramite l’istituto dell’accesso civico, documenti e informazioni di dettaglio sul pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), oggi divenuto Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Al riguardo, si evidenzia, in via preliminare, che dalla documentazione inviata dall’amministrazione non è dato capire se le predette informazioni si riferiscano a persone fisiche o giuridiche.

La valutazione di tale distinzione è rilevante, in quanto ai sensi del citato art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (cfr. anche considerando n. 14), sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Laddove, invece, i dati presenti all’interno della documentazione di cui si chiede l’accesso civico siano da intendersi come riferiti ad altri soggetti (persone fisiche), si evidenzia in ogni caso che l’amministrazione nel fornire il diniego parziale alle informazioni richieste, si è limitata a richiamare il provvedimento del Garante n. 382 del 14 giugno 2018 (doc. web n. 9001972), senza tuttavia specificare perché la tipologia degli atti richiesta sarebbe «idonea a rivelare dati di carattere sensibile» o «in particolare il tenore di vita e la situazione economica personale» dei soggetti interessati. Nel provvedimento infatti non sono specificati quali siano effettivamente i dati personali in questione (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale), con la conseguenza che la motivazione contenuta nel provvedimento di riscontro dell’istanza di accesso civico, non consente di comprendere le effettive ragioni per cui l’ostensione dei dati richiesti determinerebbe quel pregiudizio concreto di cui all’art. 5 bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Per tutto quanto sopra riportato, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, si invita l’amministrazione a motivare in maniera congrua e completa in ordine alla sussistenza del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

A tal fine è necessario tenere conto che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). È infatti anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.

Per i criteri in base ai quali effettuare la valutazione sull’esistenza del pregiudizio concreto agli interessi dei controinteressati si rinvia al contenuto delle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (in particolare par. 8.1 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»).

In tale contesto, anche in base alle citate Linee guida, si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, anche alla luce del principio di “minimizzazione” dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento) non deve comunque determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati (cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia).

Inoltre, devono essere prese in considerazione le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità, da parte di chiunque, dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). Ciò, anche tenendo conto che la richiesta di accesso civico in esame è riferibile a documentazione anche molto risalente negli anni, e considerando che il soggetto istante non ha neanche circoscritto la propria richiesta a un preciso arco temporale, ma a tutte le tasse e i canoni percepiti dal Comune per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di accedere alla documentazione richiesta, laddove dimostri l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città di Lendinara, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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