Parere su una istanza di accesso civico - 13 settembre 2018
Registro dei provvedimenti
n. 453 del 13 settembre 2018
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monte San Pietro ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.
Oggetto dell’accesso civico risulta essere copia «nel formato detenuto [dall’]amministrazione (o in sub-ordine in forma riassuntiva), contenente i dati del committente, descrizione dell’intervento, località del cantiere e tecnico progettista, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e possibilmente anche delle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) concernenti l’attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale, presentate dal 01/07/2018 al 31/07/2018».
Dagli atti risulta che il Comune ha riscontrato l’accesso civico fornendo l’elenco delle SCIA e CILA presentate all’Ente nel predetto periodo, e rappresentando altresì che ai sensi del parere del Garante del 10/8/2017 «non è possibile trasmettere gli altri dati oggetto della richiesta in quanto ciò comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di persone fisiche, come esplicitato nel parere del Garante sopracitato […]».
OSSERVA
Il caso sottoposto all’attenzione del Garante è identico – in relazione sia all’oggetto (dati personali contenuti nelle SCIA e nelle CILA) che al soggetto richiedente l’accesso civico (XX) – a quello per il quale è stato reso il parere del Garante contenuto nel provvedimento n. 360 del 10/8/2017 (in www.gpdp.it, doc. web n. 6969290, confermato dai successivi pareri n. 361 del 18/8/2017, doc. web n. 6969198; n. 364 dell’1/9/2017, doc. web n. 6979959; n. 426 del 19/7/2018, doc. web n. 9027184), già ricordato dal Comune di Monte San Pietro.
In tale quadro, non essendovi elementi di novità rispetto al predetto caso, si rinvia alle osservazioni contenute nel citato parere del 10/8/2017 – allegato al presente atto – che qui si intendono richiamate integralmente, e, pertanto, si concorda con le motivazioni espresse nella richiesta di parere al Garante dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito all’esistenza dei presupposti per confermare il diniego parziale opposto dall’amministrazione all’istanza di accesso civico fornendo al soggetto richiedente il solo elenco delle SCIA e CILA presentate all’Ente nel periodo richiesto.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monte San Pietro, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati