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07/09/2018 Parere su una istanza di accesso civico - 7 settembre 2018 > autorizzazioni paesaggistiche

Parere su una istanza di accesso civico - 7 settembre 2018

Registro dei provvedimenti n. 451 del 7 settembre 2018

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO l’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sapri, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permetta allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sapri ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a due istanze di accesso civico, presentate dallo stesso soggetto e rifiutate con un unico provvedimento.

Nello specifico, sono state presentate due istanze di accesso civico volte a ottenere copia di alcune autorizzazioni paesaggistiche, comprensive di pareri della Soprintendenza, relazioni e grafici, rilasciate dal Comune ad una società a responsabilità limitata identificata in atti.

Dagli atti risulta che i soggetti controinteressati, titolari della società, hanno presentato opposizione alle richieste di accesso civico eccependo il diritto alla protezione dei dati personali (art. 5 bis, comma 2, lett. a) del d. lgs n. 33/2013).

Il Comune ha negato l’accesso civico, avvalendosi, in parte, delle motivazioni contenute nel parere del Garante n. 68 dell’8 febbraio 2018 (doc. web. n. 8052934), rappresentando:

- «l’ostensione dei documenti oggetto della richiesta (autorizzazione paesaggistica alla quale è allegata il progetto, la documentazione tecnica elaborati tecnici), considerando la quantità e la qualità di dati personali coinvolti, uniti al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetto di accesso civico, è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5 bis comma 2 lett. a) del d. lgs. 33/2013»;

- «dai dati in questione è possibile risalire all’esistenza del rapporto professionale tra committente e progettista»;

- «anche se si oscurassero i dati del committente, l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento consentirebbe di risalire all’identità del proprietario tramite visure catastali»;

- «l’accoglimento della richiesta non sarebbe rispettoso della riservatezza dei controinteressati in quanto determinerebbe, una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei medesimi; ai fini della valutazione di giustificazione/proporzionalità, il bilanciamento deve essere compiuto in concreto tenendo presente, da un lato, l’interesse del pubblico ad esercitare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e a partecipare al dibattito pubblico e, dall’altro lato, l’interesse del privato alla tutela dei propri dati personali: poiché in concreto nel caso di specie la richiesta non appare conforme alla finalità intrinseca dell’istituto dell’accesso civico, il bilanciamento porta a una valutazione di assoluta prevalenza del secondo interesse, del quale dunque non si giustifica alcuna compromissione, anche minima»;

- «l’accoglimento della domanda di accesso esporrebbe i controinteressati a un pregiudizio concreto ed estremamente probabile alla tutela del loro interesse alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia»;

- «la presenza, sui cartelli affissi alla pubblica via e la pubblicazione in albo pretorio, di alcuni dati personali di settore-circoscritta nel tempo e nello spazio, che non consente, per ciò solo, di considerare inoperante, in relazione a tali dati, la tutela della riservatezza»;

- la diffusione da parte degli ordini professionali «dei dati dei progettisti non autorizza di per se, la diffusione, da parte di questa amministrazione, delle ulteriori informazioni ricavabili (esistenza rapporto professionale con un determinato committente; il coinvolgimento professionale in un determinato intervento edilizio».

Nelle domande di riesame delle istanze di accesso, allegate alla richiesta di parere al Garante, emerge che l’istante ha lamentato «la privacy sulle autorizzazioni ambientali non è da ritenersi motivo ostativo per il rilascio di copie delle stesse, perché riguardano appunto una situazione ambientale paesaggistica … pur approvando le motivazioni ostative i dati riguardanti la privacy possono essere oscurati … l’accesso civico …indipendentemente dalla tutela dei legittimi interessi deve essere sempre garantito anche in forma parziale».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico è istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

La predetta disciplina di fonte europea prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. c).

In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre evidenziare che l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a)).

2. Il caso sottoposto al Garante

Nel caso in esame, emerge in atti che oggetto dell’accesso civico è documentazione relativa ad autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune a una società a responsabilità limitata.

Al riguardo, per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla tutela dei dati personali, occorre evidenziare che per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento). Di conseguenza, sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche considerando n. 14 del Regolamento).

Appare pertanto evidente che, ove i dati contenuti nei documenti di cui si chiede l’ostensione siano riferiti a persone giuridiche, la disciplina sulla protezione dei dati non risulta applicabile, essendo la nozione di «dato personale» – e la conseguente tutela apprestata – riferita esclusivamente alle persone fisiche.

Nello specifico, emerge che nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico, il Comune ha negato l’ostensione dei documenti richiesti sulla base dell’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali «considerando la quantità e la qualità di dati personali coinvolti», senza tuttavia specificare quali siano effettivamente i dati personali in questione (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale), con la conseguenza che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’istanza di accesso civico, non consente di comprendere le effettive ragioni per cui l’ostensione dei dati richiesti determinerebbe quel pregiudizio concreto di cui all’art. 5 bis, comma 2, lett. a) del citato decreto.

Ciò premesso, considerando anche che ai fini dell’istruttoria non è stata inviata al Garante la documentazione oggetto dell’accesso civico (per la quale non è stato pertanto possibile svolgere alcuna opportuna verifica rispetto alla valutazione effettuata dal Comune), conformemente ai precedenti orientamenti del Garante (cfr. provv. n. 359 del 22 maggio 2018, doc. web n. 9001943), si ritiene che questa Autorità non possa pronunciarsi, nel merito, in relazione al diniego opposto all’istante dal Comune di Sapri.

In ogni caso, si fa presente che la disciplina in materia di accesso civico prevede che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell’Anac, cit., par. 5.2), con la conseguenza che – laddove possibile – l’ente destinatario dell’istanza è tenuto a valutare la possibilità di accordare l’accesso parziale alla documentazione richiesta, previo oscuramento dei dati personali eventualmente contenuti (in quanto riferiti a persone fisiche) nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso.

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di accedere alla documentazione richiesta, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990, laddove dimostri effettivamente l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» ovvero, ai sensi del d. lgs n. 195 del 19 agosto 2005, laddove siano presenti gli estremi per l’esercizio del diverso diritto di «accesso all'informazione ambientale» di cui all’art. 3 del medesimo decreto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sapri ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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