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16/05/2018 Parere su una istanza di accesso civico - 16 maggio 2018 > raccomandazioni ANAC

Parere su una istanza di accesso civico - 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 291 del 16 maggio 2018

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con le note in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico erano «note/rilievi/raccomandazioni dell’ANAC trasmessi [a un Ente pubblico identificato in atti], a partire dal 2016, inerenti le posizioni [dei dipendenti identificati in atti]».

Dagli atti risulta che i controinteressati hanno ricevuto comunicazione del predetto accesso civico, presentando opposizione, e che l’ANAC ha rifiutato «l’accesso agli atti richiesti, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 lett. a), d. lgs. 33/2013, poiché, acquisita motivata opposizione da parte dei contro interessati, il diniego è necessario a evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa vigente, dei soggetti indicati».

Nella richiesta di parere al Garante il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha rappresentato, inoltre, che:

- «le note, i rilievi e le raccomandazioni che l’A.N.A.C. ha inoltrato [all’Ente pubblico] effettivamente contengono dati personali e giudiziari […] inerenti procedimenti penali […] ancora in corso e che la loro diffusione potrebbe cagionare con un alto grado di probabilità un pregiudizio concreto [ai dipendenti]»;

- «L’Amministrazione, inoltre, ha ritenuto di non poter autorizzare un accesso parziale poiché l’istruttoria condotta ha ad oggetto proprio l’applicazione da parte dell[’Ente] delle misure su richiamate (rotazione ordinaria e straordinaria, conflitto d’interessi) ai due [dipendenti] coinvolti nei procedimenti penali e, di conseguenza, la concessione dell’accesso con oscuramento dei dati personali e giudiziari consentirebbe comunque l’identificazione dei soggetti e comporterebbe l’elusione del dovere di non arrecare pregiudizio alla tutela degli stessi»;

- «[l’Amministrazione] Non ha reputato possibile neanche ricorrere ad un differimento dell’accesso perché a causa della peculiarità dei dati tutelati, il summenzionato pregiudizio non è limitato nel tempo né è legato ala conclusione di un determinato procedimento amministrativo».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico è istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Si ricorda, in proposito, che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre evidenziare che l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a)).

2. Il caso sottoposto al Garante

Dagli atti dell’istruttoria è emerso che è stata presentata un’istanza di accesso civico avente a oggetto documentazione contenente dati giudiziari e che non è possibile fornire un accesso parziale, perché i soggetti controinteressati sarebbero comunque indirettamente identificabili.

Al riguardo, si ricorda che la definizione di «dato giudiziario», contenuta nel Codice, prevede che rientrino in tale categoria «i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale» (art. 4, comma 1, lett. g).

Deve, inoltre, essere evidenziato che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso al documento richiesto.

In relazione all’accesso civico a dati giudiziari, nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.) è specificato, fra l’altro, che «la presenza di dati […] giudiziari può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall’ostensione di tali informazioni – anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) – possa essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l’interessato» e che «In linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l’accesso generalizzato a tali informazioni».

In tale quadro, si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – l’ANAC, seppur con una sintetica motivazione, abbia correttamente respinto l’istanza di accesso civico, in quanto, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni forniti possono essere utilizzati da terzi, si potrebbe realizzare a carico dei soggetti controinteressati proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha, infatti, rappresentato che la documentazione richiesta, contiene dati e informazioni personali riconducibili alla categoria dei «dati giudiziari» (art. 4, comma 1, lett. g), del Codice) relativi, peraltro, a procedimenti penali ancora in corso. Pertanto, l’ostensione dei predetti dati, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, nonché, ripercussioni negative, anche sul piano relazionale e professionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché alla non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze a essi derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (Cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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