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18/04/2018 Parere su una istanza di accesso civico - 18 aprile 2018 > Dipendente INPS

Parere su una istanza di accesso civico - 18 aprile 2018

Registro dei provvedimenti n. 230 del 18 aprile 2018

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico.

Nello specifico, il predetto accesso civico aveva a oggetto documenti riferiti a un dipendente dell’INPS identificato in atti, quali nello specifico:

«1) “Bando del concorso e della graduatoria definitiva, con indicate le Gazzette Ufficiali, per dirigente di una pubblica amministrazione”;

2) “Provvedimenti delle nomine e relative immissioni nei ruoli nelle precedenti amministrazioni pubbliche e di Codesta Amministrazione con la qualifica di dirigente”;

3) “Domande delle mobilità inter-enti usufruite”;

4) “Bandi delle mobilità usufruite”;

5) “Contratti di lavoro ceduti nelle mobilità inter-enti”».

L’INPS ha riscontrato la predetta richiesta di accesso civico, rappresentando, che alcuni documenti (nn. 1 e 4) non sono nella disponibilità dell’ente e che i documenti sub 2) e 3) «sono stati forniti, oscurati dei dati personali non ostensibili».

Con riferimento, infine, alla documentazione sub 5) è stato negato l’accesso civico «ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013, in quanto nella stessa sono contenuti dettagli relativi alla situazione economica patrimoniale del [dipendente]».

Nella richiesta di parere al Garante il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha evidenziato a questa Autorità di essere «orientato a confermare il riscontro già fornito dalla Direzione centrale Risorse Umane. Per quanto riguarda, in particolare, il diniego all’accesso dei documenti di cui al punto 5) dell’istanza, ai sensi del citato art. 5 bis comma 2 lettera a), si evidenzierà che, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, l’Istituto ha considerato le conseguenze che potrebbero derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque, di quanto richiesto, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, in base al quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come “pubblici”».

OSSERVA

Il Garante ha già fornito all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS il parere contenuto nel provvedimento n. 18 del 18/1/2018 (in www.gpdp.it, doc. web n. 7688820) su una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico su un caso e su documenti analoghi a quelli oggetto della presente fattispecie, relativi all’accesso alla qualifica dirigenziale.

Con riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, nel caso di specie si ritiene che, come già affermato nel par. 4 del predetto provvedimento n. 18/2018:

a) l’amministrazione non possa sottrarsi all’accoglimento della richiesta di accesso relativa a propri documenti per i quali sussista obbligo di pubblicazione. In questi casi non può essere condivisa la motivazione di non essere in possesso di detti atti (cfr. i punti nn. 1 e 4 della richiesta di accesso);

b) laddove non sussista obbligo di pubblicazione, l’ostensione della documentazione è consentita ove non sussista pregiudizio per la tutela dei dati personali, pregiudizio da dimostrare con congrua motivazione, come nel caso di specie, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico;

c) quanto alla valutazione sulla correttezza del diniego opposto dall’INPS sugli ulteriori documenti richiesti inerenti all’accesso alla qualifica dirigenziale, quali, nella fattispecie in esame, i «Contratti di lavoro ceduti nelle mobilità inter-enti» di cui al punto n. 5 della richiesta di accesso, si precisa che, considerando la tipologia e la natura dei dati e informazioni personali contenuti nei predetti contratti (attinenti peraltro anche ad aspetti dettagliati della vita lavorativa del dipendente), l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe procurare ripercussioni negative, anche sul piano relazionale e professionale, al soggetto controinteressato, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. A ciò deve essere aggiunto che deve essere tenuta in adeguata considerazione – da un lato – la ragionevole aspettativa di confidenzialità del dirigente riguardo alle informazioni detenute dall’ente presso il quale presta servizio, inerenti ai rapporti contrattuali instaurati anche con precedenti datori di lavoro; e – dall’altro – la non prevedibilità da parte dello stesso delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei predetti dati e informazioni richiesti tramite l’accesso civico (Cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Alla luce di quanto considerato, non si rivengono inoltre motivi per discostarsi da quanto deciso dall’INPS di fornire i documenti sopra identificati ai nn. sub 2) e 3) mediante oscuramento dei dati personali non ostensibili, né da quanto considerato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella richiesta di parere al Garante, laddove si evidenzia che « ai fini della valutazione del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, l’Istituto ha considerato le conseguenze che potrebbero derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque, di quanto richiesto, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, in base al quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come “pubblici”».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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