Parere su una istanza di accesso civico - 8 marzo 2018
Registro dei provvedimenti
n. 143 dell´8 marzo 2018
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d´intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito "Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico");
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell´Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un´istanza di accesso civico.
Nello specifico, il predetto accesso civico aveva a oggetto documenti inerenti al conseguimento della qualifica dirigenziale di un dipendente dell´INPS identificato in atti, quali nello specifico:
- il «certificato di laurea, con indicazione dell´Università relativa e della data di conseguimento»;
- la «certificazione dell´anzianità di servizio, con indicazione della data di inquadramento del livello giuridico direttivo»;
- la «graduatoria del concorso pubblico per dirigenti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»;
- il «bando di concorso pubblico per dirigenti dell´ente di provenienza, per titoli ed esami, pubblicato sulla GURI» relativo al predetto dipendente.
L´INPS non ha accolto la richiesta di accesso civico, rappresentando, per quanto riguarda i profili di competenza di questa Autorità, che:
- «Nel caso in oggetto non si desume che gli atti richiesti, relativi alla riservatezza di terzi interessati, costituiscano "rigida necessità", né tantomeno che possano tornare utili per fini difensivi»;
- «Infatti in caso di accesso civico "generalizzato" o "potenziato", occorre tener conto delle ritenute prevalenti esigenze di protezione dei dati personali […]».
OSSERVA
Il Garante ha già fornito all´Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS un parere su una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico sui medesimi documenti sopra descritti nel provvedimento n. 18 del 18/1/2018 (in www.gpdp.it, doc. web n. 7688820).
Pertanto, con riferimento al caso sottoposto all´attenzione di questa Autorità ai rinvia alle osservazioni contenute del predetto parere, che qui si intendono richiamate integralmente.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta dell´Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS, ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati