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22/02/2018 Parere su una istanza di accesso civico - 22 febbraio 2018 > Copia concessione edilizia e sanatoria

Parere su una istanza di accesso civico - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 103 del 22 febbraio 2018

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d´intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito "Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico");

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Difensore civico del Lazio, ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del ricorso avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico adottato dal Comune di Maenza.

Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «copia della concessione edilizia e della eventuale concessione in sanatoria» di un immobile identificato in atti.

Il Comune ha rifiutato l´accesso civico «in quanto si creerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a)».

Nel provvedimento di diniego del predetto Comune è stato, inoltre, precisato che «La norma di riferimento per la pubblicazione delle Concessioni Edilizie e dei Permessi di Costruire, come peraltro sostenuto dal parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 10/08/2017, è contenuta nell´art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 che prevede la pubblicazione sull´albo pretorio della mera "notizia" dell´"avvenuto rilascio del permesso di costruire" e non del provvedimento integrale. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull´attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l´art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001)». Pertanto, è stato invitato l´istante «a presentare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 ove ricorrano i presupposti».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L´esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Sotto il profilo procedurale, inoltre, si evidenzia che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013».

Quanto al procedimento relativo all´accesso civico, si ricorda che il Garante deve essere sentito dal Difensore civico nel caso di ricorso a esso presentato, laddove l´accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 8; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

2. Considerazioni

Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante risulta che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto la «copia della concessione edilizia e della eventuale concessione in sanatoria» di un immobile di cui sono stati forniti i dati catastali e che il Comune abbia negato il predetto accesso, ai sensi dell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Le concessioni di cui è stata chiesta l´ostensione possono, in linea generale, contenere dati e informazioni personali della natura più varia, quali, ad esempio, i dati identificativi e anagrafici dei soggetti richiedenti (se persone fisiche) o dei loro rappresentati e dei tecnici progettisti, la titolarità dell´immobile, l´indicazione dei dati catastali, nonché informazioni sui pareri acquisiti da altri organismi e sull´opera da costruire. Alle stesse concessioni sono, inoltre, di norma allegati documenti inerenti a informazioni più specifiche sulla tipologia di intervento o sulla destinazione d´uso dell´immobile oggetto del permesso, gli elaborati progettuali, etc.

Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante, tuttavia, occorre rappresentare che, dalla documentazione inoltrata al Garante ai fini dell´istruttoria (istanza di accesso civico, provvedimento di diniego del Comune e ricorso al Difensore civico), non è dato capire se i dati e le informazioni contenuti nella documentazione richiesta siano riferibili a persone fisiche o giuridiche, in quanto al riguardo non è stata fornita una descrizione, neanche di tipo generale. Appare evidente che, nel secondo caso, la disciplina del Codice non risulterebbe applicabile, essendo il concetto di dato personale – e la conseguente tutela apprestata – riferiti esclusivamente alle persone fisiche.

Infine, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di accesso civico (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013), i soggetti controinteressati (da individuare ai sensi dell´art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013) non sono stati chiamati a intervenire nel procedimento di accesso civico mediante comunicazione della relativa richiesta, impedendogli di presentare un´eventuale opposizione all´ostensione di dati e informazioni personali a essi riferiti, con rappresentazione delle ragioni personali alla luce delle quali valutare l´esistenza di un pregiudizio «concreto» alla protezione dei dati personali, (cfr. provv. n. 50 del 9/2/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6057812; provv. n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422; provv. n. 214 del 4/5/2017, ivi, doc. web n. 6388380).

Per tutto quanto sopra riportato e per le carenze istruttorie riscontrate, si ritiene che questa Autorità non possa pronunciarsi, nel merito, in relazione al diniego opposto all´istante dal Comune di Maenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico del Lazio, ai sensi dell´art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Protezione dei Dati

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