Parere su una istanza di accesso civico - 25 gennaio 2018
Registro dei provvedimenti n. 41 del 25 gennaio 2018
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d´intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito "Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico");
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile anticorruzione del Comune di Cisterna di Latina ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, dagli atti emerge che sia stata presentata una richiesta qualificata dal Comune come istanza di accesso civico con la quale si voleva conoscere «se [fosse] stato dato seguito alla demolizione delle opere abusive (art. 26 L:R. 15/2008), prescritte nell´Ordinanza [identificata in atti] o quali [fossero] stati i provvedimenti intrapresi [dall´]Amministrazione, anche nei confronti dei trasgressori, considerato che "…un ordinanza di demolizione delle opere abusive costituisce attività vincolata del Comune […]».
A fronte di tale richiesta, risulta che il soggetto controinteressato abbia presentato opposizione, rappresentando che:
- «l´art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 ammette il rifiuto dell´accesso ai dati o documenti richiesti quando ciò sia "necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela" degli interessi espressamente individuati dalla norma»;
- «è opportuno sottolineare che […] è pendente presso il TAR del Lazio un ricorso amministrativo contro l´ordinanza di demolizione oggetto della richiesta di accesso, e che la divulgazione di documenti e fatti, comprometterebbe il diritto alla difesa e alla riservatezza degli scriventi».
Alla luce della predetta opposizione il Comune ha ritenuto «opportuno differire l´accesso civico […] all´emissione della Sentenza che decide sul ricorso amministrativo incardinato davanti al TAR di Latina, o altrimenti del Decreto di Perenzione del ricorso stesso».
Successivamente l´istante «ha richiesto la documentazione del processo amministrativo pendente dinnanzi al TAR, il relativo numero di ruolo, nonché le date delle prossime udienze».
Il Comune, riportando quanto comunicato dall´Avvocatura civica, ha riscontrato la predetta richiesta, rappresentando, fra l´altro, che:
- «occorre chiarire che l´accesso generalizzato riguarda atti, dati e informazioni che siano riconducibili a un´attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale. Esulano, pertanto, dall´accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali e quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello "ius dicere", purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi»;
- «L´accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che siano espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito e dalle relative disposizioni attuative»;
- «Si consideri, al riguardo, ad es. la speciale disciplina dell´art. 76 disp. att. c.p.c., che stabilisce che le parti e i loro difensori possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d´ufficio e in quelli delle altre parti e ottenere copia dal cancelliere; pertanto l´accesso è consentito solo alle parti e ai loro difensori»;
- «[…] lo scrivente non è competente a fornire a terzi dati identificativi di specifiche liti pendenti e il calendario delle relative udienze in quanto le disposizioni [di settore] danno univoco riferimento all´autorità giudiziaria e non al legale della parte pubblica in giudizio».
Nella richiesta di parere al Garante il Responsabile Anticorruzione ha evidenziato che l´istante «ha inoltrato nuove missive con le quali, tra le altre cose – ha rinnovato la richiesta di conoscere l´attività processuale espletata dal Comune, lo stato del giudizio nonché le date delle udienze; missive che [sono state] qualificate quale richieste di riesame da istruire ai sensi dell´art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 33/13».
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L´esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).
La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).
In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).
In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013».
2. Sulla specifica questione sottoposta all´esame del Garante
Dagli atti risulta che uno stesso soggetto abbia presentato diverse istanze qualificate dal Comune come accesso civico: 1) la prima avente a oggetto i provvedimenti del Comune intrapresi a seguito di un´ordinanza di demolizione di opere abusive (impugnata di fronte al TAR), che, anche per motivi di riservatezza dei controinteressati, è stata riscontrata con un provvedimento di differimento dell´accesso all´emissione della «sentenza che decide sul ricorso amministrativo incardinato davanti al TAR di Latina, o altrimenti del Decreto di Perenzione del ricorso stesso»; 2) la seconda avente a oggetto la documentazione del predetto «processo amministrativo pendente dinnanzi al TAR, il relativo numero di ruolo, nonché le date delle prossime udienze», a fronte della quale è stato emesso un provvedimento di diniego di cui è stato chiesto il riesame.
Dagli atti risulta che solo quest´ultimo provvedimento di diniego sia stato oggetto di una richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione del Comune.
Al riguardo, si ricorda che, con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, solo laddove l´accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).
Dall´istruttoria risulta invece che la seconda richiesta di accesso sia stata respinta per motivi diversi da quelli indicati nell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, per i quali è previsto l´obbligo di chiedere il parere formale al Garante. Non si ritiene, pertanto, che l´Autorità possa pronunciarsi in relazione al diniego opposto all´istante.
In ogni caso, atteso il carattere rilevante della questione relativa alla conoscibilità tramite l´accesso civico di atti e documenti contenuti in fascicoli giudiziari, detenuti da un soggetto pubblico, quale un Comune, in quanto "parte" del procedimento giudiziario, si valuta opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale.
La disciplina di settore prevede che l´accesso civico «è escluso nei casi […] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l´accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti […]» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
Al riguardo, l´esame degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo d´ufficio e delle parti, contenenti anche dati personali, relativi ai procedimenti giudiziari restano conoscibili nelle modalità previste alle pertinenti disposizioni processuali (cfr. art. 51 del Codice) – fra cui rientra l´art. 76 delle Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie citato anche nel riscontro del Comune – che, alla luce del citato art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, non si ritiene possano essere derogate dalla disciplina in materia di accesso civico.
D´altronde anche nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico è espressamente indicato (par. 7.6) che:
- «Esulano […] dall´accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello "ius dicere", purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L´accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito»;
- «Per i giudizi civili […] l´art. 76 disp. att. c.p.c., […] stabilisce che le parti e i loro difensori possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d´ufficio e in quelli delle altre parti e ottenere copia dal cancelliere».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile anticorruzione del Comune di Cisterna di Latina, ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati