Parere su una istanza di accesso civico - 11 maggio 2017
Registro dei provvedimenti n. 224 dell´11 maggio 2017
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Broni ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico.
La richiesta di accesso civico aveva a oggetto la copia su supporto elettronico «del libro mastro di contabilità dell´esercizio finanziario 2016».
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella richiesta di parere al Garante ha rappresentato, fra l´altro, che la predetta richiesta di accesso civico «non è stata accolta dal funzionario responsabile perché è risultata manifestamente irragionevole e massiva. Dall´accoglimento della stessa deriverebbe un onere straordinario (con riguardo all´individuazione dei soggetti controinteressati, alle comunicazioni agli stessi, all´esame delle eventuali loro opposizioni, all´oscuramento dei dati personali e/o sensibili) che non assicurerebbe l´adempimento dell´attività ordinaria, e che, dunque, certamente esula dall´ambito di esperibilità di tale azione. In altri termini la richiesta è in grado di aggravare in modo eccessivo, per pervasività, l´attività degli Uffici ed il suo accoglimento, anche ricorrendo al differimento, ed utilizzando la tecnica dell´oscuramento di alcuni dati (con un accesso parziale), comporterebbe un aggravamento del carico di lavoro non contenuto entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e, dunque, comprometterebbe la corretta funzionalità amministrativa dell´Ente».
Nel provvedimento di diniego sull´istanza di accesso civico è, inoltre, riportato che, «con particolare riferimento ai beneficiari di contributi erogati nel settore Risorse e Servizi alla Persona», bisogna tener conto che esiste un espresso divieto di divulgazione per i «dati personali idonei a rivelare lo stato di salute» (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013) e per i «dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di indigenza o di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).
OSSERVA
Il caso sottoposto all´attenzione del Garante dal Comune e la motivazione del provvedimento di diniego sull´accesso civico sono omologhi a quelli per i quali è stato reso il parere contenuto nel provvedimento n. 206 del 27/4/2017, già notificato al Comune stesso in data 28/4/2017.
Si rinvia, pertanto, alle osservazioni contenute del predetto parere che qui si intendono richiamate integralmente.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Broni ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati