Parere su una istanza di accesso civico - 4 maggio 2017
Registro dei provvedimenti n. 213 del 4 maggio 2017
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della trasparenza in materia di accesso civico del Comune di Cassano Magnago ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un´istanza di accesso civico.
La richiesta di accesso civico aveva a oggetto il rilascio di copia da parte di un geometra «del certificato di agibilità e della relativa istanza ovvero dell´istanza di certificato di agibilità» di un immobile di cui vengono forniti i dati catastali.
Dagli atti risulta che i soggetti controinteressati, proprietari dell´immobile, hanno presentato opposizione all´istanza di accesso civico, in quanto «non [hanno] più alcun rapporto giuridico con il [geometra] in ordine all´immobile in esame e che non [hanno] conferito allo stesso alcun incarico per [proprio] conto».
L´amministrazione ha comunicato all´istante che la certificazione richiesta esiste, indicando la data del rilascio e precisando di non poter accogliere l´accesso civico al documento in quanto, fra l´altro, contiene dati personali.
Nella richiesta di riesame l´istante ha chiesto all´amministrazione di rivedere la propria decisione «oscura[ndo] il dato personale ritenuto oggetto di protezione e lasciando visibile il documento nella parte restante».
Nella richiesta di parere al Garante il Responsabile della trasparenza in materia di accesso civico ha aggiunto che «l´istanza avrebbe ad oggetto un certificato di abitabilità risalente all´anno 1957, l´immobile risulta non confinante con quello di proprietà del richiedente l´accesso e risulta un rapporto contrattuale tra le parti per cui il documento non appare preordinato al mero controllo diffuso o al controllo istituzionale».
OSSERVA
La disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L´esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).
Si ricorda che, ai sensi della predetta normativa, l´accesso civico può tuttavia essere rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).
Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b)), del Codice).
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).
In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).
In tale quadro, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).
Si ricorda, inoltre, che, con riferimento al provvedimento di diniego dell´accesso civico, nelle citate Linee guida dell´ANAC è precisato che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all´esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all´esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l´amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all´ accesso generalizzato», n. 13).
Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante, risulta che il documento oggetto dell´accesso civico contiene dati personali e la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell´istanza di accesso civico, eccessivamente sintetica, non consente di comprendere le effettive ragioni per cui l´ostensione dei dati richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 5 bis, comma 2, lett. a) del citato decreto.
In ogni caso – ferma restando ogni verifica relativa alla sussistenza di altri casi di esclusione previsti dall´art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 – considerando che nella richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico l´istante ha modificato l´oggetto dell´accesso chiedendo un accesso parziale, si ricorda che la disciplina di settore prevede che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l´accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell´Anac, cit., par. 5.2).
L´amministrazione, pertanto, è tenuta a valutare, ai sensi della predetta disposizione, quali dati personali oscurare, accordando un accesso civico parziale.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della trasparenza in materia di accesso civico del Comune di Cassano Magnago ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati