Parere su una istanza di accesso civico - 10 aprile 2017
Registro dei provvedimenti n. 189 del 10 aprile 2017
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società A.V.M. Holding ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico.
Il predetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha rappresentato al Garante che la richiesta di accesso civico aveva a oggetto «"gli obiettivi erogati ai quadri come contrattazione ad personam di secondo livello" e [..]le "indennità erogate ai coordinatori del settore automobilistico non concordate con le OO.SS."» e che lo stesso «è stato rifiutato, in quanto si è ritenuto prevalere il diritto alla tutela dei dati personali dei singoli lavoratori nell´ambito del rapporto di lavoro individuale».
Nella richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico è stato contestato «che i dati oggetto dell´accesso contengano informazioni lesive dell´art. 5 bis, comma 2, del d. lgs. 33/2013», rappresentando, altresì, che «Anche qualora la documentazione dovesse contenere dei dati sensibili, in applicazione delle linee guida dell´autorità nazionale anticorruzione (Delibera 1309/2016) sarebbe sufficiente "oscurare i dati personali eventualmente presenti"».
OSSERVA
Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b)), del Codice).
Ai sensi della predetta normativa l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).
In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).
In tale quadro, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).
In ogni caso, si ritiene che, dal tenore della richiesta, doveva ritenersi che l´istanza di accesso civico fosse volta a conoscere solo il contenuto degli obiettivi assegnati ai quadri aziendali e la natura ed entità delle indennità erogate e non i nominativi dei soggetti interessati. Ciò è confermato dalla richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico, nella quale si chiede infatti l´oscuramento dei «dati personali eventualmente presenti».
Pertanto, al riguardo, si ricorda che la disciplina in materia di accesso civico prevede che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l´accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell´Anac, cit., par. 5.2).
Di conseguenza, considerando quanto richiesto dall´istante nel riesame del provvedimento di diniego dell´accesso civico, la società è tenuta a valutare, ai sensi della predetta disposizione, la possibilità di accordare un accesso civico parziale, oscurando i dati personali (e tutte le altre informazioni capaci di identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati) presenti nella documentazione oggetto dell´istanza, oppure, laddove non fosse possibile anonimizzare i documenti, fornendo i dati in forma aggregata.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società A.V.M. Holding ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati