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05/03/2015 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Lascari - 5 marzo 2015 > Trattamento dati personali diffusi nell'albo pretorio online

Con provvediemnto in data 5 marzo 2015 (Registro dei provvedimenti n. 129 del 5 marzo 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Lascari, con sede in Lascari (PA), piazza Aldo Moro n.6 (C.F. 00549740827), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 29 aprile 2013 n. 10737/84613 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Lascari, con sede in Lascari (PA), piazza Aldo Moro n.6 (C.F. 00549740827), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, nell´albo pretorio online presente sul sito web istituzionale del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in ordinanze sindacali (n. 36 del 28 maggio 2012, n. 39 del 6 giugno 2012, n. 42 dell´11 giugno 2012, n. 44 del 18 giugno 2012, n. 52 del 30 giugno 2012 e n. 56 del 7 luglio 2012) con cui venivano disposti ricoveri urgenti per trattamento sanitario obbligatorio con indicazione dei dati anagrafici (nome, luogo e data di nascita, residenza) e dei motivi del ricovero (compresa la patologia) degli interessati;

VISTO il provvedimento n.156 del 4 aprile 2013 pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it (doc. web n. 2448446) con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto dagli atti non emergono elementi idonei ad escludere la colpa;

RILEVATO che il Comune di Lascari (PA) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione nell´albo pretorio online presente sul sito web istituzionale del Comune di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Lascari, con sede in Lascari (PA), piazza Aldo Moro n.6 (C.F. 00549740827), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

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