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07/11/2018 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Buccino - 7 novembre 2018 > Diffusione online dei dati personali sul sito web istituzionale con l'elenco dei non residenti a Buccino e la Cancellazione delle liste elettorali in assenza di idonea normativa

Con provvedimento in data 7 novembre 2018 (Registro dei provvedimenti n. 479 del 7 novembre 2018) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Buccino C. Fisc.: 82003670658, con sede in Buccino (Sa), piazza Municipio n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 162, comma 2-bis, indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (si seguito Garante), con la nota n. 15656 del 23 maggio 2018, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione, accertando che il Comune di Buccino C. Fisc.: 82003670658, con sede in Buccino (Sa), piazza Municipio n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha diffuso on line dati personali sul sito web istituzionale http://www.comune.buccino.sa.it mediante la pubblicazione della nota n. 3645 del 23 maggio 2016, contenente "l'elenco non residenti a Buccino - Cancellazione liste elettorali" , in assenza di un idoneo presupposto normativo in violazione dell'art. 19, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - nel seguito, "Codice"). Ciò, anche tenendo conto di quanto acquisito in atti nell'ambito dell'istruttoria e formalizzato nella nota n. 15656 del 23 maggio 2018 dal Dipartimento libertà pubblica e sanità del Garante circa il fatto che "(...) la normativa statale in materia di trasparenza (d. lgs. n. 33 del 24/3/2013) non prevede l 'obbligo di pubblicazioni dei dati personali oggetto della segnalazione (...) ";

VISTO il verbale n. 20683/103633 del 10 luglio 2018 con cui è stata contestata dall'Ufficio del Garante al Comune di Buccino, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all'art. 19, comma 3, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall'art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all'Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Buccino, ha diffuso on line dati personali sul sito web istituzionale http://www.comune.buccino.sa.it mediante la pubblicazione della nota n. 3645 del 23 maggio 2018, contenente "l'elenco non residenti a Buccino - Cancellazione liste elettorali" , in assenza di un idoneo presupposto normativo in violazione dell'art. 19, comma 3 del Codice;

VISTO l'art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all'artt. 19, comma 3, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in esame, ricorrano le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, l'ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 162, comma 2-bis del Codice in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni; VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la della prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Buccino C. Fisc.: 82003670658, con sede in Buccino (Sa), piazza Municipio n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 162, comma 2-bis, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

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