Con provvedimento in data 6 febbraio 2020 (Registro dei provvedimenti n. 28 del 6 febbraio 2020) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Reti Televisive Italiane s.p.a. di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante in data 30 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale la sig.ra XX, rappresentata e difesa dall’Avv. XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla trasmissione, durante la puntata de “Le Iene” del XX 2018, di un servizio dal titolo “XX” nel quale la reclamante sarebbe stata resa identificabile attraverso l’utilizzo della sua voce e di altre informazioni relative alla sua sfera personale;
CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare, rappresentato che:
nel servizio viene intervistata una donna dal volto oscurato, presumibilmente un’attrice, alla quale viene associata la propria voce e informazioni personali che lei aveva confidato ad un cliente;
- l’insieme delle informazioni trattate nell’intervista (la città di origine, il fatto di aver cambiato da poco casa e di avere dei figli, la precedente professione svolta, il luogo e il periodo di una vacanza che avrebbe intrapreso di lì a breve, di aver portato poco prima i figli a sciare, specificando la regione, e l’abitudine di andare ogni anno in vacanza in un posto, anch’esso specificato) unitamente alla sottrazione fraudolenta della voce hanno consentito a molti di riconoscerla;
- la divulgazione non autorizzata dei suoi dati personali è avvenuta «con un evidente artificio/raggiro» da un soggetto, non presentatosi come giornalista o inviato de Le Iene, XX;
- la sua richiesta di rimozione del video, accessibile anche in rete, rivolta a Mediaset S.p.a. è rimasta priva di riscontro e pertanto chiede al Garante, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, di ordinare alla predetta Società di cancellare il servizio in questione e di disporre nei confronti di quest’ultima una sanzione;
VISTA la nota di RTI- Reti Televisive Italiane s.p.a. del 4 febbraio 2019 nella quale precisa che:
- il mancato riscontro alla missiva del legale della reclamante «risulta imputabile esclusivamente a un difetto di conoscenza, derivato probabilmente da un vizio originario, ovvero dal suo inoltro non alla società scrivente, bensì alla sede della società capogruppo» e che se informata «avrebbe sin da subito aderito alla richiesta di rimozione»;
- il servizio è stato cancellato e che non risulta più reperibile on line;
- il servizio era stato confezionato attraverso la sostituzione dell’immagine ritraente la reclamante, anch’essa debitamente oscurata, «nella convinzione che tale modalità di mascheramento avrebbe garantito l’anonimato e non consentito l’identificazione dell’interessata»;
VISTA la nota di replica della reclamante del 16 settembre 2019 nella quale la stessa ribadisce la propria posizione evidenziando che il servizio televisivo è stato ripreso anche da altre testate giornalistiche e chiedendo al Garante di comminare a RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a una sanzione nonché di stabilire il risarcimento del danno subíto;
VISTA la nota dell’Ufficio dell’18 ottobre 2019 (prot. n. 34799) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a RTI- Reti Televisive Italiane s.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento e degli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 2, 5, 6, 8 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (deliberazione del Garante n. 491 del 29 novembre 2018 – pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);
VISTA la nota del 18 novembre 2019 con cui RTI- Reti Televisive Italiane s.p.a., nel richiamare la precedente risposta dell’8 aprile, ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio richiamando le argomentazioni esposte nella nota del 4 febbraio 2019;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che nel servizio televisivo oggetto di reclamo – volto a dare conto della scelta di alcune donne italiane di svolgere la professione di prostituta, fuori dall’Italia, in Svizzera, in ragione anche degli ingenti guadagni da ciò derivanti − sono state diffuse immagini relative ad una di queste donne ripresa senza vestiti, con il solo volto oscurato, in compagnia di un presunto cliente e ad essa sono state associate la voce della reclamante e altre informazioni relative alla sua sfera personale e familiare (la città di origine, la circostanza di avere cambiato da poco casa e di avere dei figli, la precedente professione svolta, il luogo e il periodo di una vacanza che avrebbe intrapreso di lì a breve, di aver portato poco prima i figli a sciare, specificando la regione, e l’abitudine di andare ogni anno in vacanza in un posto, anch’esso specificato);
RILEVATO altresì che l’acquisizione di tali informazioni è avvenuta da persona che, fingendosi cliente, ha celato le finalità della raccolta e le modalità di successivo utilizzo;
CONSIDERATO che tale condotta configura una violazione dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, nonché delle disposizioni specifiche che regolano l’attività giornalistica con riferimento:
a) alla raccolta dei dati della reclamante, alla luce dell’art. 2 delle Regole deontologiche il quale dispone che «il giornalista che raccoglie notizie ... rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite»);
b) alla loro diffusione, alla luce degli articoli:
- 137, comma 1 del Codice, il quale prescrive che i dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (tra i quali figurano i dati relativi alla sfera sessuale e alle abitudini sessuali), possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle Regole deontologiche;
- 5, 6, 8 delle Regole deontologiche le quali prescrivono che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche avvenga secondo i parametri dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e nel rispetto della dignità della persona;
- 11 delle Regole deontologiche il quale espressamente statuisce che «il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile»;
PRESO ATTO che R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione del video in questione, per cui si ritiene che non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;
RITENUTO di non potersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento atteso che il preventivo interpello della reclamante è stato inviato a un soggetto diverso dal titolare del trattamento, quale risulta regolarmente indicato nell’informativa presente sul sito de “Le Iene”;
CONSIDERATO, in relazione alla richiesta della reclamante di risarcimento del danno, che questa Autorità non è competente in relazione alle richieste risarcitorie; ove ne ricorrano i presupposti rimane fermo, tuttavia, il diritto della persona interessata che ritenga di aver subito un danno - anche non patrimoniale - per effetto del trattamento di dati personali, di far valere le proprie pretese risarcitorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 del Codice);
RILEVATA, tuttavia, l’illiceità del trattamento effettuato da R.T.I. s.p.a., per violazione delle citate Regole deontologiche, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2 – quater del Codice);
CONSIDERATO che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche è sanzionata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;
VISTO l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale se in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo applicabile per la violazione più grave;
RILEVATO che il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso» e, in tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019);
RITENUTO, in ragione delle violazioni riscontrate, di dover disporre nei confronti di RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 58, comma 2, lett. i) del Regolamento, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, del Regolamento, e che il relativo importo deve essere concretamente determinato in base agli elementi indicati all’art. 83, par. 2, del Regolamento in considerazione, da una parte:
a) la gravità della violazione, tenuto conto della natura particolare dei dati trattati nel caso di specie, relativi alla sfera sessuale dell’interessata, e del contesto generale del servizio giornalistico (di particolare impatto negativo, in ragione dei contenuti e delle immagini, sulla dignità e sulla riservatezza della reclamante e dei suoi familiari), nel quale l’identificabilità dell’interessata di fatto vanifica la sua scelta di tenere separate l’attività esercitata in un altro Paese dalla dimensione di vita svolta in Italia (art. 83, par. 2, lett. a) e g) del Regolamento); la circostanza, peraltro, che le informazioni raccolte tramite il video in questione - oggetto di diffusione anche in rete e non solo durante la trasmissione televisiva - sono state registrate senza che la reclamante fosse stata informata della raccolta medesima a fini giornalistici;
b) la circostanza che non sono state adottate misure atte a garantire in modo adeguato l’anonimato dell’interessata, quali l’alterazione della voce e l’omissione di alcuni riferimenti personali specifici (es. luoghi e periodi di vacanza) che non avrebbe comunque pregiudicato la completezza dell’informazione;
c) l’assenza dei presupposti (rischi per l’incolumità e impossibilità di esercitare altrimenti la funzione informativa, art. 2 Regole deontologiche) che impediscono al giornalista di palesare la propria identità, la professione svolta, nonché le finalità perseguite con la raccolta delle informazioni personali, considerato che nel caso di specie lo scopo era quello di documentare le ragioni economico-sociali di particolari scelte di vita;
d) la durata della violazione protrattasi per un arco temporale esteso, dalla diffusione del video anche in rete fino all’avvio dell’istruttoria preliminare;
e) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore;
e, dall’altra:
f) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione e, pertanto, la necessità di assicurare in questo ambito il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale della reclamante alla protezione dei dati personali che la riguardano, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);
g) l’adozione di misure idonee ad eliminare le conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c, del Regolamento), avendo il titolare rimosso il video oggetto di reclamo già durante la fase dell’istruttoria preliminare;
CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;
RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria di nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);
RITENUTO altresì – anche in considerazione dell’invasività del trattamento contestato rispetto ai diritti fondamentali dell’interessata, della tipologia di dati personali oggetto di trattamento e delle modalità di raccolta delle medesime informazioni, nonché del lasso temporale intercorso dal momento della diffusione del video fino alla relativa rimozione - che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO
dichiara l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato da R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. nei termini di cui in premessa e, ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, prende atto di quanto comunicato dalla medesima RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a. in ordine alla avvenuta rimozione del video oggetto di reclamo;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a. di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;
INGIUNGE
a R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.
DISPONE
ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.