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02/04/2015 Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Follo > comunicazione tutti i dati relativi ai bambini al di sotto dei tre anni alla ditta vincitrice appalto servizio di asili nido

Con provvedimento in data 2 aprile 2015 (Registro dei provvedimenti n. 204 del 2 aprile 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Follo (SP), con sede in Follo (SP), piazza Matteotti 9 (C.F. 00118050111), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 20 (venti) rate mensili dell´importo di 200,00 (duecento) euro ciascuna;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 12 marzo 2013 n. 6346/83507 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Follo (SP), con sede in Follo (SP), piazza Matteotti 9 (C.F. 00118050111), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, per aver comunicato tutti i dati relativi ai bambini al di sotto dei tre anni alla ditta vincitrice della gara d´appalto per il servizio di asili nido;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento dovendosi ritenere che la comunicazione dei dati è stata effettuata in assenza dei presupposti previsti dall´art.19, comma 3 del Codice, determinando un trattamento illecito;

RILEVATO che il Comune di Follo (SP) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella comunicazione di dati personali a soggetti privati in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Follo (SP), con sede in Follo (SP), piazza Matteotti 9 (C.F. 00118050111), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 20 (venti) rate mensili dell´importo di 200,00 (duecento) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

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