Con provvedimento data 5 febbraio 2015 (Registro dei provvedimenti n. 70 del 5 febbraio 2015 ) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Montagnareale , con sede in Montagnareale (ME), Via Vittorio Emanuele n. 3 (C.F. 86000270834), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il verbale di contestazione del 25 marzo 2013 n. 7585/84593 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Montagnareale, con sede in Montagnareale (ME), Via Vittorio Emanuele n. 3 (C.F. 86000270834), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web istituzionale, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti nell´ordinanza sindacale n. 25 del 28 luglio 2011 con cui veniva disposto un ricovero urgente per trattamento sanitario obbligatorio con indicazione dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) e di residenza del soggetto interessato;
VISTO il provvedimento n. 98 del 7 marzo 2013, pubblicato nel sito www.garanteprivacy.it [doc. web n. 2324625], con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;
LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;
CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole;
RILEVATO che il Comune di Montagnareale ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sul sito web dell´Ente di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
ORDINA
al Comune di Montagnareale, con sede in Montagnareale (ME), Via Vittorio Emanuele n. 3 (C.F. 86000270834), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, frazionandola in venti rate mensili dall´importo di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna da versarsi entro l´ultimo giorno del mese con decorrenza dal mese successivo alla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero