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26/03/2015 Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Sortino - 26 marzo 2015 > Trattamento di dati personali diffusi sul sito web istituzionale del Comune concernenti lo stato di salute

Con provvedimento data 26 marzo 2015 (Registro dei provvedimenti n. 186 del 26 marzo 2015 ) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Sortino (SR), viale Mario Giardino (C.F. 80002250894), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 10 rate mensili dall´importo di euro 1.000,00 (mille) ciascuna;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 29 aprile 2013 n. 10742/84606 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Sortino, con sede in Sortino (SR), viale Mario Giardino (C.F. 80002250894), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web istituzionale del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in un´ordinanza del Commissario straordinario (n. 7 del 28 febbraio 2011) con cui veniva disposto un ricovero urgente per trattamento sanitario obbligatorio con l´indicazione in chiaro dei dati anagrafici (nome, luogo e data di nascita);

VISTO il provvedimento n. 158 del 4 aprile 2013 pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it (doc. web n. 2460997) con il quale il Garante ha rilevato l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive e le osservazioni presentate in sede di audizione non consentono di archiviare il procedimento. Infatti, riguardo alla mancanza di elementi che la parte eccepisce per far valere l´illegittimità della contestazione, si rileva come tutti gli elementi sostanziali (norme violate, data di accertamento della violazione, soggetto che ha accertato la violazione) risultano pienamente documentati nel provvedimento del Garante che costituisce atto di accertamento. Per quanto invece attiene alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo sanzionatorio, e in particolare gli artt. 14, 16, 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, esse risultano compiutamente riportate nell´atto di contestazione del 29 aprile 2013;

RILEVATO che il Comune di Sortino (SR) ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sito web istituzionale del Comune di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Sortino, con sede in Sortino (SR), viale Mario Giardino (C.F. 80002250894), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 10 rate mensili dall´importo di euro 1.000,00 (mille) ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

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