Con provvedimento in data 21 aprile 2016 (Registro dei provvedimenti n. 181 del 21 aprile 2016) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Ottaviano, con sede in Ottaviano (NA), Piazza Municipio n. 1, C.F. 84003010638, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi;
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta all´Autorità in data 19 febbraio 2013, con cui veniva lamentata la pubblicazione sul sito web del Comune di Ottaviano delle graduatorie dei soggetti beneficiari, dei soggetti ammessi ma non beneficiari e dei soggetti esclusi dal ritiro delle "derrate alimentari 2013", con l´indicazione in chiaro dei nominativi dei soggetti interessati, indicizzati anche nei principali motori di ricerca, l´Ufficio, a seguito di un´attività istruttoria condotta nei confronti del Comune di Ottaviano, accertava che lo stesso aveva diffuso, mediante la pubblicazione sul proprio sito internet delle suddette graduatorie, i dati personali dei soggetti ammessi ma non beneficiari e di quelli esclusi dal beneficio in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice");
VISTO il verbale prot. n. 23171/85132 del 19 settembre 2013 con cui è stata contestata al Comune di Ottaviano, con sede in Ottaviano (NA), Piazza Municipio n. 1, C.F. 84003010638, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, del medesimo Codice, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di una norma di legge o di regolamento che espressamente la preveda, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTI gli scritti difensivi datati 16 ottobre 2013, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui il Comune ha eccepito, in primo luogo, la tardività della notifica del verbale di contestazione, che sarebbe avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981. Secondo la parte, infatti, la data dell´accertamento della violazione andrebbe individuata in quella del 4 aprile 2013, ovvero quando l´Ufficio ha richiesto informazioni al Comune in merito alla vicenda oggetto di segnalazione. In secondo luogo, il Comune ha osservato che la pubblicazione delle graduatorie contenente i nominativi dei soggetti esclusi dal beneficio economico è stata effettuata in osservanza dell´art. 19, comma 2, del Codice che "dispone che anche in mancanza di una norma di legge la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali". L´ente territoriale, in particolare, "è soggetto ad obblighi di trasparenza oltre che di legalità, buon andamento ed imparzialità discendenti direttamente dall´art. 97 Cost." e richiamati dall´art. 18 del D.L. n. 83/2012, in base al quale la pubblicazione è condizione di efficacia del contributo. Pertanto, la pubblicazione dei nominativi dei soggetti esclusi dal beneficio, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge, deve considerarsi ammessa in base a una interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto diretta a far conoscere ai richiedenti il beneficio la posizione dell´Ente ed, eventualmente, a esercitare i propri diritti;
RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Va, preliminarmente, rigettata l´argomentazione della parte secondo cui la notifica del verbale di contestazione sarebbe avvenuta oltre il termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981. Infatti, la data in cui l´Ufficio ha formulato la richiesta di informazioni nei confronti del Comune non può essere considerata quale data di accertamento della violazione, ma piuttosto come momento iniziale di avvio dell´istruttoria preliminare in cui sono acquisite le informazioni e le precisazioni utili in ordine al fatto oggetto di segnalazione (artt. 13 e 14 del Regolamento n. 1/2007). Solo all´esito dell´istruttoria, che si è conclusa con la nota del 10 settembre 2013 (prot. n. 22383), l´Ufficio ha accertato la violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice per avere, il Comune, effettuato una diffusione di dati personali (riferiti precisamente ai soggetti ammessi ma non beneficiari e a quelli esclusi dai sussidi) in assenza di una norma di legge o di regolamento. Pertanto, la notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 20 settembre 2013, è stata effettuata nel pieno rispetto dei termini di legge. Infatti, come ricordato da ultimo anche dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 22837 del 2014), "…il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell´attività di verifica di tutti gli elementi dell´illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all´amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti. (cfr. Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 3043 del 2009 ed altre decisioni conformi". Nel merito della vicenda, invece, si rileva la non applicabilità al caso di specie dell´art. 19, comma 2, del Codice. Tale norma, infatti, si riferisce alla comunicazione di dati personali effettuata da un soggetto pubblico nei confronti di altri soggetti pubblici, mentre la condotta illecita imputata al Comune consiste nella diffusione di dati personali che, a norma dell´art. 4, comma 1, lett. m), del Codice consiste nel "dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati (…)". La diffusione di dati personali, come più volte sottolineato nel corso del procedimento de quo, può avvenire solo se vi sono presupposti legislativi o regolamentari che la prevedano. Il presupposto normativo non può essere individuato nell´art. 18 del D.L. n. 83/2012 (poi abrogato dal D.lgs. n. 33/2013), in quanto tale norma impone la pubblicazione dei nominativi dei soggetti beneficiari, unitamente ad altre informazioni, ma non anche la pubblicazione dei nominativi dei soggetti non beneficiari e dei soggetti esclusi. Allo stesso modo, i richiamati principi di trasparenza, di imparzialità, di buon andamento della pubblica amministrazione non possono considerarsi presupposti idonei a legittimare la diffusione di dati personali in argomento. Sul punto, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", adottate dal Garante il 2 marzo 2011 [doc. web n. 1793203] e in vigore all´epoca dei fatti in esame, prevedono che l´esigenza di rendere trasparente l´azione amministrativa, unitamente a quella di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi, rende necessario l´accesso alle relative informazioni, che devono comunque essere necessarie e non eccedenti (punto a.4);
RILEVATO, pertanto, che il Comune di Ottaviano ha effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del medesimo Codice (tra cui l´art. 19) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato in euro 4.000,00 (quattromila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
ORDINA
al Comune di Ottaviano, con sede in Ottaviano (NA), Piazza Municipio n. 1, C.F. 84003010638, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi;
INGIUNGE
al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.