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18/09/2014 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Europlan s.p.a. - 18 settembre 2014 > Trattamento di dati personali relativi a curricula senza rendere la prescritta informativa agli interessati

Con provvedimento in data 18 settembre 2014 (Registro dei provvedimenti n. 418 del 18 settembre 2014) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Europlan s.p.a. P.Iva: 03544730231, con sede in Bardolino (Vr), via G. D´Annunzio n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione di una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto l´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute del 27 giugno 2012 nei confronti di Europlan s.p.a. P.Iva: 03544730231, con sede in Bardolino (Vr), via G. D´Annunzio n. 11. Tale attività di controllo ha consentito di accertare che Europlan s.p.a., a fronte della pubblicazione, in data 2 febbraio 2012, di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro sul sito Internet www.jobintourism.it, ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula dei candidati senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Con il medesimo verbale di operazioni compiute è stato altresì accertato che, la società effettuava, per mezzo di un apposito form della sezione "lavora con noi" all´interno del sito Internet www.europlan.it, una raccolta di dati di soggetti interessati all´annuncio di lavoro predetto, senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 50 del 27 giugno 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società osserva come risulti violato il suo diritto di difesa, atteso che nel verbale di contestazione vengono solo genericamente citati gli elementi posti a base dell´accertamento, ovvero la documentazione acquisita e le verifiche effettuate. Ritiene altresì applicabile la disciplina dell´errore scusabile, atteso che "(…) l´omissione contestata è stata causata da un banale errore materiale di implementazione del sito web (www.europlan.it) (…) a causa di un errore di programmazione da parte della ditta Info Sorrento di A. Maresca (…) che ha curato il restyling della pagina web (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 19 novembre 2012 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel riportarsi a quanto argomentato nella memoria difensiva, ha sostanzialmente ribadito le motivazioni proposte;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Il trasgressore ritiene erroneamente violato il suo diritto di difesa, atteso che l´illecito contestato è stato legittimamente accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 con il verbale di operazioni compiute comprensivo degli allegati in esso richiamati, ove, sul punto, si rileva come il verbale di contestazione faccia esplicito ed "espresso riferimento" al citato verbale di operazioni compiute. Riguardo la richiamata disciplina dell´errore scusabile, si evidenzia come l´asserito "(…) errore di programmazione da parte della ditta Info Sorrento di A. Maresca (…)" non costituisca, anche alla luce della giurisprudenza richiamata nella memoria difensiva, un presupposto applicativo dell´art. 3 della legge n. 689/1981. Inoltre, deve essere considerato il fatto che, quella contestata, è una condotta omissiva che si sostanzia, sia nel non aver reso l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice nel sito Internet www.europlan.it, a cui si riferiscono le argomentazioni difensive, sia nell´aver omesso (ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento dell´Autorità del 10 gennaio 2002, in www.garanteprivacy.it, doc.web n. 1064553) di rendere l´informativa alle persone che hanno inviato i propri curricula a fronte dell´annuncio presente sul sito Internet www.jobintourism.it, circostanza in ordine alla quale non è stata fornita alcuna giustificazione;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice, in relazione alla ricezione di curricula di candidati inviati sia a fronte della raccolta effettuata tramite un apposito form del sito Internet www.europlan.it, sia a fronte della pubblicazione di un´inserzione afferente un´offerta di lavoro del sito Internet www.jobintourism.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Europlan s.p.a. P.Iva: 03544730231, con sede in Bardolino (Vr), via G. D´Annunzio n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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