Con provvedimento in data 6 luglio 2016 (Registro dei provvedimenti n. 297 del 6 luglio 2016) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta Cod. Fisc.: 80104160611, con sede in Caserta, via Sant´Antonio da Padova n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che, a seguito di una segnalazione inerente un trattamento di dati personali nell´ambito della gestione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento di dati sensibili, di due dipendenti dell´Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta Cod. Fisc.: 80104160611, con sede in Caserta, via Sant´Antonio da Padova n. 1, l´Unità lavoro pubblico e privato di questa Autorità inviava una richiesta di informazioni datata 19 luglio 2013 con la quale si invitava il predetto Ordine professionale a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;
VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale dell´Autorità, ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 21862/87704 del 4 settembre 2013, con la quale si rinnovava l´invito a fornire un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 11 settembre 2013 mediante raccomandata A/R, il predetto Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione;
VISTO il verbale nr. 28895/87704 del 13 novembre 2013 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata all´ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione al mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;
VISTA la nota datata 6 dicembre 2013 con la quale l´Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, oltre a fornire ulteriori elementi con riferimento all´attività di controllo delegata dall´Autorità al Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza e resasi necessaria a fronte del mancato riscontro alla distinta richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice rimasta inevasa e oggetto dell´odierna contestazione, ha rappresentato e ribadito nel verbale di audizione del 3 febbraio 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come la richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice datata 4 settembre 2013 (il cui mancato riscontro ha determinato la contestazione in argomento) è pervenuta all´Ordine nel momento in cui stava insediandosi il nuovo Consiglio che ha comunque provveduto a trasmettere la richiesta di informazioni in parola a un avvocato di fiducia affinché provvedesse al dovuto riscontro. A fronte di ciò "(…) per una mancata comprensione del problema da parte del citato legale, la risposta alle richieste del Garante non è pervenuta nei termini previsti";
RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Risulta pacifica la circostanza in base alla quale la richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, il mancato riscontro della quale ha determinato l´odierna contestazione, è stata ritualmente notificata così come attestato dalla ricevuta di ritorno agli atti e confermato dall´indicazione del numero di protocollo di presa in carico (2068) e relativa data (10 settembre 2013) contenuta nella citata nota del 6 dicembre 2013. Eventuali disguidi dovuti a "(…) una mancata comprensione del problema da parte del citato legale (…)"non sostanziano alcuno degli elementi di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, anche alla luce della giurisprudenza di settore (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);
RILEVATO che l´Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta ha quindi omesso di fornire riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;
VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;
RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 deve essere determinato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
ORDINA
all´Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta Cod. Fisc.: 80104160611, con sede in Caserta, via Sant´Antonio da Padova n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.