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27/06/2013 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Padova - 27 giugno 2013 > Diffusione dati della segnalante in assenza di idonea normativa

Con provvedimento in data 27 giugno 2013 (Registro dei provvedimenti n. 321 del 27 giugno 2013) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Padova C.F.: 00644060287, con sede in Padova – Palazzo Moroni, via del Municipio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la diffusione sul web di una determinazione e di una deliberazione di Giunta del Comune di Padova, in cui figuravano i dati personali del segnalante relativamente a un contenzioso che lo stesso aveva instaurato nei confronti del medesimo Comune, l´Ufficio ha formulato, nei confronti del Comune di Padova C.F.: 00644060287, con sede in Padova – Palazzo Moroni, via del Municipio, una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") a fronte della quale il Comune, con nota datata 28 aprile 2011, ha fornito riscontro consentendo di accertare, successivamente, che a fronte della pubblicazione on line della determinazione e della deliberazione di Giunta del Comune di Padova oltre il termine previsto dalla legge (15 giorni per la pubblicazione delle delibere nell´Albo pretorio, ai sensi dell´art. 124, comma 1, del d. lg. 18 agosto 2000 n. 267) si è verificata una diffusione dei dati della segnalante, priva di idonei presupposti normativi;

VISTO il verbale n. 13692/65281 del 5 luglio 2011 con cui è stata contestata al Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 25, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune ha rilevato come "Non si comprende (…) per quale ragione in data 5 luglio il Dipartimento attività ispettive e sanzioni della medesima Autorità (…) abbia ritenuto di notificare al Comune di Padova un provvedimento con il quale –si – contesta all´Amministrazione (Comune di Padova) la violazione delle disposizioni di cui all´art. 25, comma 1 lett. a) del Codice (…)", atteso che in data 17 giugno 2011 lo stesso Comune ha ricevuto una nota (n. 1490/65281 del 13 giugno 2011) del Dipartimento libertà pubblica e sanita (DLPS) del Garante con la quale si comunicava la chiusura del procedimento amministrativo scaturente dalla segnalazione, senza l´adozione di un provvedimento da parte del Collegio. Ha evidenziato, inoltre, le difficoltà interpretative delle " (…) numerose disposizioni (non sempre coerenti tra loro) in materia di trasparenza e pubblicità dell´azione amministrativa nonché di consultabilità degli atti, che hanno introdotto in capo ai soggetti pubblici diversi oneri di pubblicazione di dati personali nei propri siti web (…)", ove, sul punto, osserva come "(…) i provvedimenti di cui si contesta la visualizzabilità tramite motori di ricerca esterni al sito istituzionale risalgono ad un periodo molto anteriore rispetto all´emanazione delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (…)" avvenuta il 2 marzo 2011;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 17 settembre 2012 nel quale il Comune, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha evidenziato, tra l´altro, come la condotta contestata fosse "(…) necessaria allo scopo di dare corretta attuazione alla deliberazione (…)" e necessaria "(…) per il corretto esercizio di difesa dell´amministrazione (…)". Ha osservato, altresì, come "(…) la segnalante nel proporre ricorso giurisdizionale era consapevole di tutte le conseguenze a cui si sarebbe esposta affrontando un procedimento giudiziario per sua natura pubblico ed accettando così che i suoi dati anagrafici venissero trattati nell´ambito dell´esercizio del diritto di difesa del Comune";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in oggetto. Il Comune ritiene erroneamente che l´esito del procedimento amministrativo della segnalazione determini l´impossibilità di accertare un illecito amministrativo. Sul punto, si rileva come la comunicazione conclusiva del procedimento relativo alla segnalazione attesti espressamente che è "stata riscontrata una condotta non conforme alla disciplina applicabile", come riportato dal medesimo trasgressore negli scritti difensivi. In relazione a tale "difformità", il Dipartimento libertà pubbliche e sanità, che ha curato l´istruttoria, ha trasmesso gli atti al Dipartimento attività ispettive e sanzioni che, così come previsto dall´art. 16, comma 3 del Regolamento del Garante n. 1/2007 concernente le procedure interne all´Autorità aventi rilevanza esterna, ha proceduto ad avviare il procedimento sanzionatorio con la contestazione della sanzione, la cui notifica è ritualmente avvenuta il 29/07/2011, ovvero entro i 90 gg. dall´accertamento della violazione, così come previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981. Il termine decorre, infatti, dalla data di definizione dell´istruttoria avvenuta il 13/06/2011. Quanto dedotto circa le difficoltà interpretative delle "(…) numerose disposizioni (non sempre coerenti tra loro) in materia di trasparenza e pubblicità dell´azione amministrativa (…)" non sostanzia gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Tale disciplina non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320). Sul punto, inoltre, giova rilevare come, diversamente da quanto ritenuto, la specifica materia fosse già regolamentata dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali datate 19 aprile 2007 (doc. web n. 1407101);

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Padova ha diffuso alcuni dati della segnalante in assenza di idonei presupposti normativi;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Padova C.F.: 00644060287, con sede in Padova – Palazzo Moroni, via del Municipio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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