Parere su una istanza di accesso civico - 7 novembre 2019
Registro dei provvedimenti n. 200 del 7 novembre 2019
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Firenze ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultano essere «Copie degli elaborati delle prove scritte, dei relativi verbali di correzione e dei curriculum vitae sottoposti da tutti i candidati nell’ambito della procedura concorsuale per l’accesso al 33° ciclo del corso di dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e Psicologia».
Dagli atti risulta che non sono stati coinvolti i soggetti controinteressati.
L’Università ha respinto l’istanza di accesso civico evidenziando, tra l’altro, che «l’ostensione dei curricula dei candidati e degli elaborati da questi redatti nell’ambito della procedura concorsuale potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai dati personali dei partecipanti al concorso. È evidente, infatti, come il curriculum vitae, in quanto finalizzato a presentare il candidato in tutti i suoi aspetti, non unicamente legati al percorso studiorum, ma ad attitudini ed inclinazioni personali, anche attraverso l’eventuale adesione ad associazioni, ne tocca o ne può toccare aspetti intimi della personalità. Peraltro, la presenza dei curriculum vitae di dati e informazioni dettagliati degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento. Del pari anche l’elaborato scritto è, in linea di massima, indicativo di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, ad esempio relative alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità espressive, o al carattere del candidato, aspetti suscettibili di valutazione nella selezione dei partecipanti. Per tale motivo anche la richiesta di copia degli elaborati scritti deve essere respinta, atteso che risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale, fornendo la copia degli elaborati priva dell’associazione ai dati personali identificativi dei candidati. Infatti, anche se la correzione dei compiti delle procedure concorsuali avviene in modo anonimo, il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno dal candidato, non elimina completamente la possibilità che una volta reso pubblico l’elaborato tramite l’accesso civico, il soggetto interessato possa essere re-identificato a posteriori tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia. Considerata la non accordata accessibilità ai curricula e agli elaborati scritti si considerano parimenti inaccessibili i verbali di correzione degli stessi».
L’istante ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego.
OSSERVA
Nel caso in esame, oggetto dell’accesso civico sono gli elaborati scritti e i curricula vitae dei candidati ad un concorso pubblico, nonché i verbali di correzione degli elaborati.
In primo luogo, per gli specifici profili inerenti all’accesso civico alla copia degli elaborati scritti di un concorso pubblico, si deve tenere presente che tali documenti, in generale, sono indicativi di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato, che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi, e a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati è capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che possono rientrare nelle «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento (si pensi, in particolare, a elaborati nei quali potrebbero evincersi «opinioni politiche», «convinzioni filosofiche o di altro genere»).
Analogamente si osserva che i contenuti generalmente inseriti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei.
Tenuto quindi conto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», pur nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali per ogni ulteriore trattamento (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), l’ostensione dei documenti richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Pertanto, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, considerando la natura dei dati personali coinvolti e il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico agli elaborati scritti dei candidati ad un concorso pubblico e/o a curricula vitae presentati dai candidati (cfr. pareri n. 162 del 30 marzo 2017, doc. web. n. 6393422; n. 246 del 24 maggio 2017, doc. web. n. 6495600; n. 366 del 7 settembre 2017, doc. web n. 7155171; n. 433 del 26 ottobre 2017, doc. web n. 7156158) – l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti.
Per completezza si rappresenta che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).
Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l´istante di accedere alla predetta documentazione, anche per motivi diversi da quelli già oggetto di richiesta di ostensione avanzata in passato, laddove dimostri l´esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Firenze ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Fonte: Garante per la Protezione dei Dati