RACCOMANDAZIONE: Accesso civico > società > curricula dei candidati alla carica di amministratore
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Con riferimento all'istituto dell'accesso civico, in relazione alle numerose richieste di consulenza e di assistenza, lo scrivente Servizio di protezione dei dati personali intende fornire un criterio di orienetamento e di valutazione da tenere presente ai fini della decisione sull'accoglimento o rifiuto dell'accesso.
A tale fine, lo scrivente Servizio di protezione richiama l'attenzione dell'amministrazione sulla circostanza che l’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico deve essere rifiutato:
Ai fini della decisione (se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti), si RACCOMANDA di valutare l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali:
Detto altrimenti, tra le valutazioni che l'amministrazione deve effettuare in ordine alla possibile ostensione o meno di dati personali o documenti che li contengono tramite l’istituto dell’accesso civico, l'amministrazione medesima deve tenere in considerazione che – a differenza dei documenti resi ostensibili tramite una richiesta di accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti resi ostensibili a seguito di una istanza di accesso civico:
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).