E' obbligatorio pubblicare i dati e informazioni in materia privacy in "Amministrazione Trasparente"?
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
Il D.Lgs. 33/2013, art. 10 dispone che "...La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance".
Ed ancora, la delibera ANAC n. 1306 del 2016 relativa alle Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 chiarisce che "le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l’esterno, possono pubblicare “dati ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.
La loro pubblicazione è prevista come contenuto dei PTPCT dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 9, lett. f) e dall’art. 7-bis, co. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013 laddove stabilisce che «le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento».
Pertanto, nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti, come precisato nel richiamato co. 3 dell’art. 7-bis, ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può individuare nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT i dati ulteriori da pubblicare.
A tal fine, ad esempio, potrebbe essere utile un’analisi delle istanze di accesso civico generalizzato. L’amministrazione potrebbe valutare opportuno pubblicare i dati più frequentemente richiesti con l’accesso generalizzato. I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti” sotto-sezione di 2° livello “Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione trasparente”.
Tanto premesso, la pubblicazione di dati ulteriori, non solo è da intendersi obbligatoria, ma, altresì, da individuarsi quale obiettivo strategico della Amministrazione, che si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi tra cui, appunto, l'implementazione delle pubblicazioni.