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29/01/2021 GDPR-DPO ENTIONLINE: E' possibile il rilascio dell'elenco dei minori che nell'A.S. potrebbero iniziare la scuola dell'infanzia ad scuola richiedente?
Una scuola dell'infanzia PARITARIA chiede il rilascio dell'elenco dei minori che nell'A.S. potrebbero iniziare la scuola dell'infanzia, al fine di poter contattare le famiglie per proporre l'iscrizione alla loro struttura.
Per il Titolare è possibile fare un'estrazione attraverso l'Anagrafe comunale, contenente i seguenti dati, che sono quelli di cui la scuola richiedente necessita e che l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune detiene per le finalita' connesse all'erogazione dei servizi scolastici di competenza comunale:
- Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Comune di nascita
- Indirizzo di residenza
Si chiede, pertanto, un parere sulla possibilita' di rilasciare i suddetti dati alla scuola richiedente.
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o telefona allo 030/2531939.

In merito alla richiesta di parere sulla possibilità di rilasciare l'elenco dei dati relativi ai minori che nell'A.S. potrebbero iniziare la scuola dell'infanzia paritaria alla scuola richiedente, si osserva quanto segue.
A) In via preliminare, va rilevato che:
1.la materia oggetto del quesito si riferisce al trattamento dei dati personali e, segnatamente, all' operazione di trattamento costituita dalla comunicazione. In particolare, dalla formulazione del quesito si ricava che:
  • la comunicazione e il flusso di dati è verso una scuola dell'infanzia PARITARIA chè è un ente terzo rispetto al Comune;
  • il trattamento (= comunicazione) dei dati richiesti ha per oggetto: Cognome - Nome - Data di nascita - Comune di nascita - Indirizzo di residenza di minori che nell'A.S. potrebbero iniziare la scuola dell'infanzia, trattandosi, conseguentemente, di dati anagrafici di soggetti minori;
  • il nr. di dati di minori oggetto di trattamento (= comunicazione) è probabilmente superiore a qualche unità o a una decina (bambini che potrebbero iniziare la scuola dell'infanzia nell'A.S.), dando così luogo ad un archivio (elenco), database;
  • la finalità per il quale viene richiesto il trattamento è di natura commerciale, sostanziandosi nella possibilità contattare le famiglie per proporre l'iscrizione alla loro struttura e, quindi, per proporre in definitiva la "vendita" del servizio scolastico.
Ciò premesso in via preliminare, nel merito, va dedotto quanto segue.
La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari.
  • art. 2-ter Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 196/2003) secondo cui la base giuridica per trattare i dati e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
  • art. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016) relativi all'obbligo di fornire agli interessati l'informativa in merito alle finalità del trattamento dei dati personali;
Sulla base delle fonti normative sopraindicate, l'Ufficio Pubblica Istruzione dell'Amministrazione può procedere alternativamente come segue:
a) richiedere alla scuola dell'infanzia PARITARIA di comunicare al Comune la base giuridica (norma di legge o di regolamento) in forza della quale il Comune medesimo sarebbe tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati richiesti;
In alternativa, e in mancanza di tale norma o regolamento,
  • effettuare la comunicazione al garante, con indicazione delle misure di sicurezza applicate al trattamento di comunicazione, e procedere alla comunicazione medesima solo dopo il decorso del termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
In entrambi i suddetti casi va comunque garantita la trasparenza del trattamento attraverso l''informativa. Ne consegue che la comunicazione dei dati richiesti (Cognome - Nome - Data di nascita - Comune di nascita - Indirizzo di residenza):
  • va, in ogni caso, preceduta dalla informativa sul trattamento dei dati da fornire ai genitori (fermo restando la possibilità di pubblicare l'informativa medesima sul sito Internet laddove il numero dei genitori sia tale da rendere impossibile o particolarmente difficoltosa la comunicazione personale).

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