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In relazione alla richiesta di parere avente ad oggetto "richiesta accesso atti", e relativo alla possibilità di evadere la richiesta di accesso agli atti in considerazione della opposizione dei controinteressati., si fornisce il seguente parere.
IN VIA PRELIMINARE
In via preliminare, va rilevato quanto segue. La materia oggetto del quesito si riferisce al trattamento di dati personali e, segnatamente, alle operazioni di comunicazione di dati personali.
In particolare, dalla formulazione del quesito, e dei documenti allegati, si ricava che:
la richiesta di accesso ai documenti amministrativi veniva comunicata ai cotrointeressati per consentire agli stessi di formulare motivata opposizione, con l'avviso che, in assenza di opposizione l'amministrazione è comunque tenuta a provvedere sulla richiesta di accesso;
i cotrointeressati hanno prodotto formale opposizione alla richiesta di accesso, in quanto la motivazione posta a sostegno della richiesta sarebbe da considerarsi "carente, se non addirittura priva di indicazioni specifiche atte a legittimare tale richiesta". A sostegno di tale conclusione i contro interessati hanno richiamato la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'accesso deve essere motivato e hanno evidenziato che, nel caso di specie "i generici e malposti diritti del confinante per il quale se ne chiede a ragione della richiesta sono riferibile ad una costruzione rudimentale non agibile, non abitabile e di fatto non abitata". Infine, i contro interessati hanno evidenziato che l'accoglimento dell'accesso finirebbe per cagionare un pregiudizio al diritto di riservatezza e la protezione dei dati personali nei confronti degli stessi contro interessati.
il Comune chiede se è lecito evadere la richiesta di accesso agli atti in considerazione della opposizione dei controinteressati;
NEL MERITO
Ciò premesso in via preliminare, nel merito, va dedotto quanto segue. La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari.
art. 6, paragrafo 1, lett. e) e paragrafo 2 e 3 Regolamento (UE) 2016/679; 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 , secondo cui il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
art. 2-ter, commi 1 e 3 Decreto Legislativo 196/2003 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), secondo cui la base giuridica per trattare i dati e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità' sono ammesse unicamente se la base giuridica e' costituita da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
art. 5 Regolamento UE 679/2016 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), secondo cui i dati personali devono essere: a) trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
art. 6 Regolamento UE 679/2016 (Liceità del trattamento), secondo cui il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: lett. d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
art. 22 e seguenti della Legge 241/1990, secondo cui (Art. 22, comma 1):
- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
Sulla base delle fonti e delle deduzioni sopra indicate, si formulano le seguenti conclusioni.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel caso in esame, può essere ACCOLTA in quanto:
Nell'economia del ragionamento logico-giuridico in precedenza effettuato risulta essere del tutto irrilevante la circostanza, fatta dall'opponente, che "i generici e malposti diritti del confinante per il quale se ne chiede a ragione della richiesta sono riferibile ad una costruzione rudimentale non agibile, non abitabile e di fatto non abitata". Non spetta, infatti, all'amministrazione l'analisi nel merito sulla circostanza che i diritti del confinante debbano essere "bene o male posti" ai fini di accogliere o meno l'istanza di accesso, trattandosi di un requisito non previsto dalla legge.
Per quanto concerne il diverso ed ulteriore profilo della liceità del trattamento dei dati che, secondo l'atto di opposizione, non potrebbero essere comunicati al richiedente, determinando la comunicazione un pregiudizio alla riservatezza degli opponenti, si rileva quanto segue.
La richiesta di accesso, che risulta essere sorretta da un interesse personale, concreto e attuale:
- NON è suscettibile di cagionare pregiudizio al diritto di riservatezza e alla protezione dei dati personali nei confronti dei contro interessati tenuto conto delle circostanze che:
CONCLUSIONI
In conclusione, lo scrivente Servizio di Protezione Dati (DPO), per quanto di competenza, esprime il parere di: