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18/02/2021 GDPR-DPO ENTIONLINE: E' accoglibile l'istanza di accesso agli atti in considerazione della opposizione dei controinteressati?
Il Comune richiede se e' possibile evadere la richiesta di accesso agli atti in considerazione della opposizione dei controinteressati. Si allega la richiesta, la comunicazione ai controinteressati e la nota di opposizione dei controinteressati.
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In relazione alla richiesta di parere avente ad oggetto "richiesta accesso atti", e relativo alla possibilità di evadere la richiesta di accesso agli atti in considerazione della opposizione dei controinteressati., si fornisce il seguente parere.

IN VIA PRELIMINARE

In via preliminare, va rilevato quanto segue. La materia oggetto del quesito si riferisce al trattamento di dati personali e, segnatamente, alle operazioni di comunicazione di dati personali.

In particolare, dalla formulazione del quesito, e dei documenti allegati, si ricava che:

  1. il Segretario Comunale del Comune di XXX ha ricevuto una richiesta di accesso avente ad oggetto "concessione edilizia/concessione in sanatoria o altro atto autorizzativo relativo al terreno confinante di proprietà del Sig. XXX sino sito in via XXX n. XX". La richiesta è supportata dalla seguente motivazione: "tutela diritti confinante" e, per quanto concerne l'interesse diretto concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata è collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, viene indicato "coniuge in comunione dei beni della Sig.ra XXX. comproprietario dell'immobile sito in via XXX 58".
  2. la richiesta di accesso ai documenti amministrativi veniva comunicata ai cotrointeressati per consentire agli stessi di formulare motivata opposizione, con l'avviso che, in assenza di opposizione l'amministrazione è comunque tenuta a provvedere sulla richiesta di accesso;

  3. i cotrointeressati hanno prodotto formale opposizione alla richiesta di accesso, in quanto la motivazione posta a sostegno della richiesta sarebbe da considerarsi "carente, se non addirittura priva di indicazioni specifiche atte a legittimare tale richiesta". A sostegno di tale conclusione i contro interessati hanno richiamato la consolidata giurisprudenza secondo la quale l'accesso deve essere motivato e hanno evidenziato che, nel caso di specie "i generici e malposti diritti del confinante per il quale se ne chiede a ragione della richiesta sono riferibile ad una costruzione rudimentale non agibile, non abitabile e di fatto non abitata". Infine, i contro interessati hanno evidenziato che l'accoglimento dell'accesso finirebbe per cagionare un pregiudizio al diritto di riservatezza e la protezione dei dati personali nei confronti degli stessi contro interessati.

  4. il Comune chiede se è lecito evadere la richiesta di accesso agli atti in considerazione della opposizione dei controinteressati;

NEL MERITO

Ciò premesso in via preliminare, nel merito, va dedotto quanto segue. La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari.

  • art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;
  • art. 6, paragrafo 1, lett. e) e paragrafo 2 e 3 Regolamento (UE) 2016/679; 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 , secondo cui il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;

  • art. 2-ter, commi 1 e 3 Decreto Legislativo 196/2003 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), secondo cui la base giuridica per trattare i dati e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità' sono ammesse unicamente se la base giuridica e' costituita da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

  • art. 5 Regolamento UE 679/2016 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), secondo cui i dati personali devono essere: a) trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

  • art. 6 Regolamento UE 679/2016 (Liceità del trattamento), secondo cui il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: lett. d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

  • art. 22 e seguenti della Legge 241/1990, secondo cui (Art. 22, comma 1):

- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;

  • art. 25 Legge 241/1990 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi), secondo cui il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
  • art. 3 d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184 secondo cui la richiesta di accesso deve essere comunicata ai contro interessati ai fini di consentire agli stessi di poter effettuare l'opposizione

Sulla base delle fonti e delle deduzioni sopra indicate, si formulano le seguenti conclusioni.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel caso in esame, può essere ACCOLTA in quanto:

  • in relazione all'art. 22, 1 comma, della Legge 241/1990, gli interessati hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, in ragione del fatto che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
  • in relazione all'art. 25 della Legge 241/1990 la richiesta di accesso agli atti e ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene;
  • nel caso di specie, la motivazione posta a sostegno della richiesta di accesso, e contestata dai cotrointeressati, perchè ritenuta carente, se non addirittura priva di indicazioni specifiche atte a legittimare tale richiesta, è da considerarsi legittima in quanto motivata sulla base del fatto che:
  • 1) il richiedente (Sig. XXX) è coniuge in comunione dei beni della Sig.ra XXX, comproprietaria dell'immobile sito in via XXX nr. XX, per il quale richiede il diritto di prendere visione dei documenti amministrativi relativi alla concessione edilizia/concessione in sanatoria o altro atto autorizzativo relativo al terreno confinante di proprietà XXX, sito in via XXX numero XX;
  • 2) il diritto di accesso agli atti è richiesto per la tutela dei diritti del confinante e, dunque, risulta sussistere, nel caso in esame, un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e rilevante.

Nell'economia del ragionamento logico-giuridico in precedenza effettuato risulta essere del tutto irrilevante la circostanza, fatta dall'opponente, che "i generici e malposti diritti del confinante per il quale se ne chiede a ragione della richiesta sono riferibile ad una costruzione rudimentale non agibile, non abitabile e di fatto non abitata". Non spetta, infatti, all'amministrazione l'analisi nel merito sulla circostanza che i diritti del confinante debbano essere "bene o male posti" ai fini di accogliere o meno l'istanza di accesso, trattandosi di un requisito non previsto dalla legge.

Per quanto concerne il diverso ed ulteriore profilo della liceità del trattamento dei dati che, secondo l'atto di opposizione, non potrebbero essere comunicati al richiedente, determinando la comunicazione un pregiudizio alla riservatezza degli opponenti, si rileva quanto segue.

La richiesta di accesso, che risulta essere sorretta da un interesse personale, concreto e attuale:

- NON è suscettibile di cagionare pregiudizio al diritto di riservatezza e alla protezione dei dati personali nei confronti dei contro interessati tenuto conto delle circostanze che:

  1. rientra tra i compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri la gestione, sulla base della disciplina della legge 241/1990, dell'istituto giuridico dell'accesso documentale, che comporta la comunicazione dei dati personali contenuti nei documenti da rilasciare a seguito dell'accoglimento dell'accesso;
  2. l'art. 6 del Regolamento UE 679/2016 ammette il trattamento (comunicazione dei dati personali nell'ambito del procedimento di accesso documentale disciplinato dalla legge 241/1990) se e nella misura in cui è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

CONCLUSIONI

In conclusione, lo scrivente Servizio di Protezione Dati (DPO), per quanto di competenza, esprime il parere di:

  • accogliere la richiesta di accesso agli atti, sulla base del fatto che le motivazioni poste a sostegno della richiesta medesima risultano essere legittime in quanto sorrette da un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e rilevante e tenuto conto che l'accoglimento non è in grado di pregiudicare la riservatezza dei dati personali.

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