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14/04/2021 GARANTE: Il gestore del servizio di telefonia mobile va qualificato come responsabile del trattamento o titolare autonomo?
Il Comune affidata l'erogazione del servizio di telefonia al gestore del servizio XXX, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso il contratto.
Ora, il gestore medesimo, richiede di modificare tale contratto, in quanto: "A valle della verifica effettuata in materia di privacy, si comunica che XXX non deve nominare un Responsabile del Trattamento dei Dati personali, in quanto per questo tipo di servizio XXX risulta Titolare dei dati. Per quanto evidenziato, occorre dettagliare nell’art. XX del Contratto di affidamento dell'erogazione del servizio, la parte inerente alla Privacy come meglio specificato nell’articolo XX delle condizioni contrattuali di seguito riportate:
Articolo XX - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione del Servizio, avverrà nel rispetto del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali , con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali del Cliente saranno trattati per finalità connesse alla fornitura del Servizio e, previo suo consenso, per finalità ulteriori, come specificamente riportato da XXX nell’Informativa privacy, in allegato al contratto oppure consultabile al link privacy sul sito XXX.".
Si chiede se è corretto quanto asserito dal gestore di telefonia e se è corretto procedere con la modifica del contratto.
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Si conferma quanto comunicato dal gestore del servizio di telefonia, secondo cui, il gestore medesimo (XXX), non deve essere nominato Responsabile del trattamento dati personali, in quanto, è Titolare autonomo del trattamento medesimo.

Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.

In relazione all'articolo 4 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che:

  • determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (singolarmente o insieme ad altri);

ed in aggiunta, in relazione all'articolo 24 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento è tenuto a:

  • adottare misure tecniche organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE.

Nel caso di specie, è il gestore del servizio di telefonia a determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
In relazione al dedotto profilo, il gestore del servizio (XXX), deve essere qualificato come Titolare autonomo del trattamento, e non come Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del del Regolamento UE 679/2016, in quanto:

  • il servizio di telefonia, a differenza di altri servizi (es: refezione scolastica) è un servizio nella titolarità del gestore di telefonia e non rientra tra i servizi nella titolarità del Comune;

Sulla base di quanto sopra rilevato, il Comune deve provvedere a dettagliare, nell'articolo XX del Contratto di affidamento dell’erogazione del servizio di telefonia fissa, la parte inerente alla privacy come indicato dal gestore medesimo, con le condizioni contrattuali, indicate all'art. XX, secondo cui:
- il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione del Servizio, avverrà nel rispetto del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali , con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- specificando che i dati personali del Cliente saranno trattati per finalità connesse alla fornitura del Servizio e, previo suo consenso, per finalità ulteriori, come specificamente riportato da XXX nell’Informativa privacy, in allegato al contratto oppure consultabile al link privacy sul sito XXX.

Conseguentemente, lo Scrivente Servizio Protezione Dati (DPO), indica di procedere come segue:
- modificare il contratto di affidamento dell’erogazione del servizio (già stato sottoscritto dal Comune), come sopra specificato, ovvero con l'aggiunta delle condizioni contrattuali indicate dal gestore del servizio (XXX), in quanto, il gestore medesimo è Titolare del trattamento dei dati personali e non Responsabile esterno del trattamento.

Fonte: GARANTE

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