L' amministrazione ha completato le procedure per l'attribuzione delle progressioni orizzontali ai dipendenti. Ora deve procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto. E' possibile procedere alla pubblicazione dei nominativi? Si richiede un parere poichè, le OO.SE e la R.S.U.: hanno formalmente chiesto di pubblicare i nominativi e da un'analisi dei comportamenti dei comuni limitrofi, si è verificato che qualche ente li pubblica, altri invece pubblicano un numero matricola o protocollo.
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Il Servizio di Protezione dei dati personali, preso atto del quesito sopra indicato, esprime il parere della:
- non legittimità/liceità della pubblicazione della graduatoria indicando i nominativi dei soggetti aventi diritto all'attibuzione delle progressioni orizzontali.
Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.
In via preliminare, va rilevato che la graduatoria per l'attribuzione delle progressioni orizzontali ai dipendenti, oggetto di pubblicazione, non rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 19 D.Lgs. 33/2013, relativo alla trasparenza dei"Bandi di concorso", secondo cui:
- "le amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, qualsiasi titolo, di personale essere amministrazioni, nonché i criteri di valutazione della commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".
Nel caso di specie, la procedura per l'attribuzione delle progressioni orizzontali ai dipendenti:
- non rientra tra le procedure di " bandi di concorso per il reclutamento".
Ne consegue che il provvedimento conclusivo della procedura, con il quale viene approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto all'attribuzione delle progressioni orizzontali, va pubblicata come provvedimento degli organi di vertice amministrativi, nella sezione "Provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.
Al riguardo si richiama l'art. 23 D.Lgs. 33/2013, secondo cui:
- "Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))."
Ne consegue che, nella sezione "Provvedimenti" di Amministrazione Trasparente, l'amministrazione è tenuta a pubblicare:
- esclusivamente gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, al contenuto integrale dei provvedimenti medesimi.
Conseguentemente, nel caso in esame, va pubblicato soltanto, nell'elenco dei provvedimenti, il titolo della determina/provvedimento che approva la graduatoria, che deve essere contenuta in un allegato e conservata agli atti dall'Amministrazione.
La graduatoria medesima può essere consultata a seguito di richiesta di accesso.
Tanto vale anche per le le OO.SE e la R.S.U. e per soggetto interessato a prendere visione del contenuto integrale del provvedimento, che è tenuto a formulare una richiesta di accesso agli atti in modo da poter prendere visione dell'allegato contenente i nominativi dei soggetti aventi diritto.