L'OIV chiede di pubblicare, in Amministrazione Trasparente, tutte le ordinanze sindacali emesse nel 2020. Alcune ordinanze riguardano le Ditte per inottemperanze varie, altre ordinanze, al contrario, sono rivolte ai privati. Quest'ultime, contengono i dati anagrafici del soggetto a cui e' destinata l'ordinanza. È lecito pubblicarle, oppure, si rischia di avere delle contestazioni da parte dei soggetti interessati per violazione dei loro dati personali?
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A seguito della richiesta dell'OIV, di pubblicare, nel sito dell'Amministrazione Trasparente, tutte le ordinanze sindacali emesse nel 2020, per quanto concerne le ordinanze rivolte ai privati, che contengono i dati anagrafici del soggetto a cui e' destinata l'ordinanza, si prescrive di procedere alla pubblicazione, delle ordinanze medesime, previa ANONIMIZZAZIONE e MINIMIZZAZIONE dei dati personali.
Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.
In relazione all'art. 5 lett. c), del Regolamento UE 679/2016, relativo ai principi applicabili al trattamento di dati personali, i dati personali devono essere:
Inoltre, nel caso di specie, il principio di legge, che autorizza la pubblicazione in albo pretorio, è per la durata di soli 15 giorni. Decorso tale periodo, viene a mancare una condizione di legittimità per la pubblicazione dei dati personali su albo storico o su amministrazione trasparente.
Di conseguenza, nel caso di specie, le ordinanze sindacali, emesse nel 2020, rivolte a soggetti privati, al fine di evitare il rischio di avere delle contestazioni da parte dei soggetti interessati, per violazione dei dati personali, vanno pubblicate previa:
In particolare, devono essere oscurati i dati anagrafici personali del soggetto interessato. Non è consentito ricorrere nemmeno alle iniziali.