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25/05/2021 GARANTE - Rilevatori incaricati per il censimento della popolazione: come vanno inquadrati?

In vista del prossimo censimento della popolazione, il Comune, ha la necessita' di designare i rilevatori, quali incaricati del trattamento dei dati. L'incarico e' una collaborazione autonoma occasionale, di cui all'art. 67, comma 1, lett. I, D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi, e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera senza vincolo di subordinazione. Come devono essere inquadrati? Come soggetti esterni o interni? Se si considerano come soggetti esterni, sono contitolari, responsabili o titolari autonomi?

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In vista del prossimo censimento della popolazione, al fine di designare i rilevatori, quali incaricati del trattamento dei dati, va rilevato che, tali soggetti, non vanno designati quali "soggetti" Titolari o Responsabili del Trattamento, bensì, vanno qualificati come:

  • SOGGETTI INCARICATI, al pari di un dipendente.

Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.

La materia oggetto del quesito è disciplinata dalle seguenti fonti normative.

  • Art. 29 del Regolamento UE 679/2016 (Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento), secondo cui: "Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri";
  • Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), secondo cui: "Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta".

In relazione alla fonti normative sopra indicate, si rileva che il Titolare o il Responsabile del Trattamento, possono attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali ad altri soggetti, nell'ambito del proprio assetto organizzativo. Al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate, il titolare (o responsabile) del trattamento, è tenuto a:

  • individuare le modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.

Al riguardo, va specificato che, il soggetto incaricato/designato per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, deve agire secondo le specifiche istruzioni e prescrizioni indicate dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento.

Nel caso di specie, i soggetti designati (rilevatori), vanno qualificati, al pari di un dipendente dell'Ente, come soggetti incaricati, in quanto:

  • svolgeranno specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali a seguito delle specifiche istruzioni indicate dal titolare o dal responsabile del trattamento;
  • svolgono una collaborazione autonoma occasionale.

Di conseguenza, il soggetto incaricato (rilevatore) del trattamento dei dati, ai fini del censimento della popolazione, va designato mediante apposito atto di designazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali formulato dal titolare del trattamento, in quanto, il soggetto incaricato, agisce sotto la diretta autorità del titolare.


Fonte: GARANTE

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