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18/06/2021 GDPR-DPO ENTIONLINE: PRIVACY > Come va garantita l'informativa nei servizi digitali ?

Come va garantita l'informativa relativa al trattamento nei servizi digitali?

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Ai sensi dell'art. 12 GDPR, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento.

Le informazioni:

  • sono tutte le informazioni
  • sono informazioni fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.
  • sono informazioni fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici.
  • possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato, se richiesto dall'interessato medesimo
  • possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

Ciò premesso, nell'ambito della transizione alla modalità digitalizzata di erogazione dei servizi pubblici, e nel contesto dei servizi digitali, sugli sportelli telematici dei servizi online, fermo restando che le informazioni non possono essere, ovviamente, fornite oralmente:

  1. in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, quando il procedimento si avvia ad ISTANZA DI PARTE, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le informazioni indicate dall'art. 13;
  2. qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, quando il procedimento si avvia D'UFFICIO o i dati sono comunque raccolti presso terzi, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni indicate dall'art. 14.

Nel caso n. 1, le informazioni vanno fornite IN CALCE ALL'ISTANZA telematica, e l’istanza può essere trasmessa telematicamente all'Amministrazione destinataria solo se l’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali. Negli sportelli telematici già in funzioneTale dichiarazione è resa spuntando esplicitamente una casella, non preselezionata.Nulla osta a che l’informativa sia anche pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione.

Nel caso n. 2, le informazioni vanno pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione.

Tale dichiarazione è resa spuntando esplicitamente una casella, non preselezionata.

Per assolvere agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 27/04/2016, n. 679, art. 12, l’Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale l’informativa relativa al trattamento dei dati personali. La pubblicazione dell’informativa deve essere fatta in modo tale che possa essere attribuita una data certa alle informazioni pubblicate, è quindi opportuno che sia pubblicata sotto forma di documento non modificabile con associata la registrazione di protocollo.

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