Il Comando di Polizia Locale intende dotare i propri agenti di Bodycam. Si richiede quali adempimenti formali sono necessari prima di poter procedere. Nel registro del Titolare del Comune, e' gia' presente un trattamento dati inerente la videosorveglianza. E' sufficiente? Gli agenti di PM sono gia' stati incaricati come addetti al trattamento di videosorveglianza facendo riferimento al trattamento dati personali. Come devono segnalare all'utenza che sono attive delle Bodycam?
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
In relazione alla volontà del Comando di Polizia Locale, di dotare, i propri agenti di Bodycam, lo Scrivente Servizio Protezione Dati (DPO), indica di procedere come di seguito indicato.
In primo luogo, va rilevato che, il Regolamento, già presente nel registro del Titolare, in merito al trattamento dei dati inerente la videosorveglianza, non risulta essere sufficiente nella misura in cui non specifica anche le modalità di utilizzo di Bodycam ed eventualmente Dashcam per i mezzi. Va infatti specificato come vengono assegnate, quando le telecamere vengono accesse (se su inizativa del singolo agente o se du indicazione del comandante in base alla natura degli interventi) se le schede che contengono le immagini vengono scaricate ad ogni uscita e cancellate dalla scheda e dove vengono eventualmente conservate e per quanto tempo. Ed ancora, chi verrà addetto allo scarico delle immagini.
Di conseguenza, al fine di un corretto utilizzo del sistema di Bodycam, si prescrive al Comune di procedere a predisporre ed adottare un apposito Regolamento o ad integrare quello attuale sulla videosorveglianza, mediante il quale, disciplinare l'utilizzo e le finalità perseguite mediante l'attivazione di Bodycam.
In secondo luogo, in relazione all'art. 4 della Legge 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di tale accordo, gli impianti e gli strumenti citati, possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'ispettorato del lavoro, o in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tale fattispecie, non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Conseguentemente, nel caso di specie, essendo gli agenti di polizia dei lavoratori, è necessario che, il Comando di Polizia Locale, al fine di dotare i propri agenti di Bodycam, proceda a stipulare un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale. Al riguardo, al fine di un corretto utilizzo dei dati raccolti, è necessario che, il Comando di Polizia, proceda a rilasciare agli agenti medesimi, una adeguata informazione in merito alle modalità di utilizzo degli strumenti di Bodycam e dei controlli che saranno eventualmente effettuati.