Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening per il Covid-19 negli istituti scolastici?
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Le strutture sanitarie territorialmente competenti possono promuovere campagne di screening sulla positività al Covid-19, in contesti a rischio contagio, come quello scolastico. La partecipazione degli alunni ai test può avvenire solo su base volontaria.
In tal caso, la titolarità del trattamento effettuato nell’ambito delle predette attività di screening resta in capo alla struttura sanitaria (la AUSL e non l’istituto scolastico) che lo promuove e che, pertanto, è l’unica legittimata a raccogliere le adesioni e a comunicare i risultati alla famiglia.
Il ruolo della scuola, anche nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, deve essere quello di promozione, supporto, nonché di intermediazione tra struttura sanitaria e famiglie, senza di regola raccolta di dati personali.
Laddove, in ragione di peculiari esigenze locali legate al contesto emergenziale, le strutture sanitarie ritengano necessario avvalersi degli istituti scolastici per la raccolta delle adesioni ai predetti screening, le scuole potranno trattare, per conto delle strutture sanitarie, in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento), unicamente i dati degli alunni necessari ad agevolare l’organizzazione degli screening.
Nei diversi casi in cui, ai fini dello svolgimento delle attività di prevenzione connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, la struttura sanitaria reputi indispensabile acquisire dagli istituti scolastici gli elenchi degli alunni iscritti cui rivolgere l’invito a effettuare i predetti screening, la comunicazione dei nominativi è ammissibile, fino al termine dello stato di emergenza, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 17-bis, comma 2, del d.l. n. 18/2020.
È inoltre opportuno che le modalità di esecuzione delle predette campagne presso i locali scolastici assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale, evitando di suscitare disagio negli alunni o creare disparità tra gli stessi per effetto della partecipazione o meno allo screening prediligendo l’effettuazione delle operazioni in prossimità dell’orario di ingresso o al termine delle lezioni.
Fonte: Garante Privacy