Attivita' fiscale e tributaria - La cd. dichiarazione dei redditi precompilata
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In più occasioni il Garante si è pronunciato con riguardo alla realizzazione della cd. dichiarazione dei redditi precompilata: in particolare, in relazione agli schemi di decreto del Mef e con riguardo a schemi di provvedimento dell’Agenzia delle entrate, adottati ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 5, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Con un decreto, il Ministero ha inteso estendere il novero delle informazioni da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate sì da ricomprendere quelle concernenti le spese di istruzione scolastica da parte dei soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione. In relazione ad esso il Garante ha espresso parere favorevole, avendolo ritenuto conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle garanzie già approntate nell’ambito della raccolta dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione precompilata (provv. 6 febbraio 2020, n. 25, doc. web n. 9283865).
In attuazione di tale decreto è stato sottoposto al Garante lo schema di provvedi-mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate volto a definire le specifiche tecniche della trasmissione dei dati sulle spese di istruzione scolastica all’Anagrafe tributaria. Tenendo in considerazione le indicazioni fornite dall’Ufficio, tale schema ha intro-dotto ulteriori garanzie, con particolare riferimento ai dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, in quanto suscettibili di implicare il trattamento di categorie particolari di dati personali, stabilendone la tempestiva e integrale cancellazione dall’archivio in caso di esercizio dell’opposizione da parte dell’interessato o di mancato accesso alla dichiarazione precompilata entro la data in cui viene resa disponibile la dichiarazione precompilata relativa all’anno successivo.
Trattandosi di garanzie analoghe a quelle già previste per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e rilevato che i canali di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati nonché le relative misure di sicurezza risultavano essere già stati favorevolmente valutati dall’Autorità, il Garante ha espresso parere favorevole (provv. 15 ottobre 2020, n. 182, doc. web n. 9483510).
Il Garante si è espresso nuovamente anche sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individua le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione pre-compilata resa disponibile in via telematica. In particolare, l’Autorità ha valutato gli esiti della sperimentazione avviata nel 2018 che ha consentito ad alcuni Caf (espressamente individuati) di accedere, “in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza”, alle dichiarazioni dei redditi precompilate e alle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate. In esito a tale sperimentazione è emersa l’efficacia dell’utilizzo del codice hash quale misura di sicurezza calcolato sul file PDF composto dalla delega rilasciata dal contribuente e dal documento di riconoscimento. Al fine di semplificare gli adempimenti per i Caf, l’Agenzia ha proposto di imporre (a partire dal 2020) il calcolo del predetto codice hash sulla sola delega e non anche sul documento di identità del delegante, anche considerato che le specifiche tecniche per lo scarico puntuale della dichiarazione 730 precompilata prevedono, tra l’altro, il numero e la data della delega, il tipo di documento del contribuente (carta identità, patente, passaporto o altro), il numero di do-cumento di identità del contribuente delegante, e che, in sede di verifica, su richiesta dell’Agenzia, il Caf è comunque tenuto a esibire il documento di riconoscimento del contribuente indicato in sede di scarico puntuale e la delega che ha generato il codice. Anche in questo caso il Garante ha espresso parere favorevole, ritenendo in ogni caso necessario che l’Agenzia delle entrate prosegua la propria attività di controllo a campione sulla legittimità degli accessi alla cd. precompilata effettuati in generale dai Caf nel corso del 2020, tenendo altresì conto delle modalità che disciplinano l’assistenza fiscale a distanza introdotta in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; gli esiti di tali controlli dovranno essere trasmessi al Garante (provv. 23 aprile 2020, n. 77, doc. web n. 9347298).
Con l’art. 1, commi 679 e 680, l. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il legislatore ha previsto che, per ottenere la detrazione fiscale di alcune tipologie di spesa, sia necessario avvalersi di mezzi di pagamento elettronici, versamenti bancari o postali ovvero di altri sistemi che assicurano la tracciabilità, specificando al contempo che tale limitazione non trova applicazione in relazione alle spese so-stenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn. Sono state inoltre approvate modifiche alla disciplina in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (cfr. art. 15, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124).
Per effetto di tali novelle legislative, la Ragioneria generale dello Stato ha sotto-posto al Garante uno schema di decreto del Mef per l’adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione precompilata, includendo tra questi la modalità di pagamento, il tipo di documento fiscale e l’aliquota ovvero la natura della singola operazione ai fini Iva, con esclusione delle casistiche di spese sanitarie e veterinarie indicate dalla legge.
Il Garante ha reso parere favorevole sullo schema di decreto nel quale, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio, si sono individuate garanzie per dare attuazione ai principi in materia di protezione dei dati personali; è stata esclusa, in-fatti, la trasmissione all’Agenzia, a fini della fatturazione elettronica, dei codici fiscali degli assistiti; la raccolta del codice fiscale dell’interessato da parte del Sistema TS in relazione alle spese che non danno diritto alla detrazione è prevista al solo fine di consentire eventuali rettifiche dei dati erroneamente trasmessi, che verranno cancellati una volta scaduti i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Rimane esclusa la trasmissione del codice fiscale in caso di opposizione da parte dell’assistito alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, come anche la trasmissione all’Agenzia del codice fiscale degli assistiti con riferimento alle fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta interessati (provv. 9 luglio 2020, n. 132, doc. web n. 9441223).
Il Garante è stato quindi chiamato a esprimersi anche su due schemi di provvedi-mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno dato attuazione al decreto sopra illustrato; sugli stessi non sono stati sollevati rilievi in quanto, da una parte, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sulle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS erano già definite (da ultimo) dal citato schema di decreto ministeriale; dall’altra, con riferimento agli altri oneri detraibili, non sono state definite nuove specifiche tecniche rispetto a quelle già previste, rimaste invariate rispetto all’impianto precedente (provv. 1° ottobre 2020, n. 177, doc. web n. 9478015).
Fonte : Relazione GPDP 2020