Quadro normativo e normativa 2020 > Decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76, art.12
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1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"));
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e ((pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente",)) i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((sono definiti)) modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ((, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione)) di cui al primo periodo.";
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, ((commi 3 e 6-bis, primo periodo)), adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";
all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a "interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
Fonte : Relazione GPDP 2020 e Normattiva