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02/07/2021 Quadro normativo e normativa 2020 > Decreto legge 16 luglio 2020 , n. 24

Quadro normativo e normativa 2020 > Decreto legge 16 luglio 2020 , n. 24

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1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni. Fra le altre, si mira a particolare rilevanza:

e) all'articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole "per consentire loro" sono inserite le seguenti: "il compimento di attivita' e";
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' tramite la carta di identita' elettronica";
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole "per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole "L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica";
4) al comma 2-nonies, le parole "la carta di identita' elettronica e" sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti: "2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.";
6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo 2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)" e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.";
f) all'articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter";
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: "1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";

Fonte : Relazione GPDP 2020 e Normattva

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=7&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=20A04921&art.idArticolo=24&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&art.progressivo=0

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