Quadro normativo e normativa 2020 > Decreto legge 19 maggio 2020 , n. 34, art. 135
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All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, ((dalla legge 17 dicembre)) 2018, n. 136, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonche' dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." .
Fonte : Relazione GPDP 2020 e Normattiva
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg