Quadro normativo e normativa 2020 > Decreto legislativo 11 maggio 2020 , n. 38, art.4
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1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza.
2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo e' comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.
3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unita'.
Fonte : Relazione GPDP 2020 e Normativa
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38