Quadro normativo e normativa 2020 > Decreto legislativo 11 maggio 2020 , n. 38, art.5
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1. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti informazioni:
a) cognome, nome, genere, nazionalita', data di nascita delle persone a bordo;
b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;
c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.
Fonte : Relazione GPDP 2020
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38