il ruolo di RPD è compatibile con altri incarichi?
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Si, a condizione che non sia in conflitto di interessi.
In tale prospettiva, ove il RPD sia individuato in un soggetto interno all’organizzazione, appare incompatibile l’assegnazione del ruolo di RPD a soggetti con incarichi di alta direzione o aventi specifiche funzioni (es. amministratore delegato; membro del consiglio di amministrazione; direttore generale; responsabile IT, responsabile audit e/o gestione del rischio, responsabile del servizio prevenzione e protezione ecc.), ovvero nell’ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (es. direzione risorse umane, direzione marketing, direzione finanziaria, ecc.). Pertanto, potrebbe essere valutata l’assegnazione di tale incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio, il responsabile della funzione legale), previa verifica, in base al contesto di riferimento, circa l’assenza di conflitto di interessi.
Laddove il RPD sia una figura esterna all’organizzazione, non appare compatibile con i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 38 del RGPD, l’assegnazione di tale incarico a soggetti che, nel rendere servizi nell’interesse del titolare, potrebbero trovarsi in una posizione di conflitto di interessi (es. fornitore di servizi IT, software-house, ecc.).
Riferimenti normativi: art. 38, paragrafi 3 e 6, RGPD; c. 97, RGPD.
Fonte: GARANTE https://www.garanteprivacy.it/faq-sul-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd-in-ambito-privato