Il Garante ha reso parere favorevole sui lavori IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale; IST-02748 Archivio disabilità; IST-02726 Indagine sulle discriminazioni; l’IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio, precedentemente sospesi con il parere sullo schema di Psn 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019, del 9 maggio 2018.
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Con provvedimento del 17 dicembre 2020, n. 270 (doc. web n. 9523274), il Garante ha reso parere favorevole sui lavori IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale; IST-02748 Archivio disabilità; IST-02726 Indagine sulle discriminazioni; l’IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio, precedentemente sospesi con il parere sullo schema di Psn 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019, del 9 maggio 2018. Sulla base della documentazione trasmessa, l’Autorità ha potuto verificare la necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali previsti per la realizzazione di tali lavori nonché l’adeguatezza − salve talune specifiche prescrizioni relative alle tecniche di pseudonimizzazione − delle misure implementate a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
Nel provvedimento in esame il Garante si è soffermato sul tema della conservazione nel pubblico interesse di dati raccolti per fini statistici. Al riguardo l’Istituto aveva manifestato l’intenzione di protrarre sine die la conservazione di alcune delle informazioni, anche di carattere personale, raccolte per i predetti scopi, riversandole in un archivio storico, per finalità sia di ricerca scientifica dell’Istat sia di archiviazione nel pubblico interesse. Ciò anche alla luce della presunzione di non incompatibilità dell’ulteriore trattamento a fini di ricerca scientifica e di archiviazione nel pubblico interesse con lo scopo della raccolta (art. 5, par. 1, lett. b), del RGPD). In base alle normative rilevanti in materia di statistica ufficiale e di protezione dei dati personali, sono state rilevate specifiche criticità.
In primo luogo, è stato evidenziato come, in virtù del segreto statistico e del divieto di trattare i dati raccolti per scopi statistici per finalità differenti, “i dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici” (art. 9, d.lgs. n. 322/1989). Nel rispetto del richiamato divieto, la normativa statistica assicura in ogni caso la massima conoscibilità a “dati elaborati nell’ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale” definendoli come “patrimonio della collettività” e prevedendo che siano “distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto” e nel rispetto dei richiamati divieti (art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 322/1989 e art. 5-ter, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
In secondo luogo, è stata richiamata la disciplina vigente, in base alla quale il trattamento dei dati per uno scopo ulteriore rispetto a quello della raccolta si presume in generale con esso non incompatibile se volto al perseguimento di finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’art. 89, par. 1, del RGPD. In maniera speculare, i dati possono essere conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli necessari al perseguimento dello scopo primario della raccolta, a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nel rispetto di adeguate garanzie (artt. 5, par. 1, lett. b) e e) e 89 del RGPD). Infine, è stato richiamato l’art. 105 del Codice che esclude espressamente, coerentemente con la disciplina di settore, che i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica possano essere utilizzati per scopi di altra natura. In altri termini, se è vero che i dati personali raccolti per un determinato scopo si presume che possano essere ulteriormente trattati per finalità statistiche, di ricerca statistica e di archiviazione nel pubblico interesse, è invece vietato trattare i dati personali raccolti per finalità statistiche e di ricerca scientifica, per il perseguimento di finalità differenti, ivi incluse quelle di archiviazione nel pubblico interesse e di ricerca storica.
Su tali basi, il Garante ha precisato come, seppure l’Istat, quale istituto pubblico, in base al codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10, legge 6 luglio 2002, n. 137), abbia l’obbligo di conservare i propri documenti, secondo quando quanto ivi indicato, tale obbligo non può, tuttavia, riguardare anche i dati di carattere personale raccolti per scopi statistici che possono però essere conservati in forma anonima e aggregata tale per cui non sia possibile in alcuno modo risalire all’identità dei soggetti interessati.
Fonte : Relazione GPDP 2020
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9676435