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02/07/2021 GARANTE - Iniziative di livello nazionale

Stratificazione della popolazione per rischio sanitario - Iniziative di livello nazionale

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Particolare rilievo assume il parere reso dal Garante al Consiglio di Stato in merito alle nuove modalità di ripartizione del Fondo sanitario nazionale (Fsn) tra le regioni proposte dal Ministero della salute e basate sulla stratificazione della popolazione (parere 5 marzo 2020, n. 43, doc. web n. 9304455).

In tale parere, l’Autorità, nel riconoscere l’importanza di una ripartizione più equa del Fsn, basata su un’effettiva definizione dei diversi fabbisogni regionali, ha richiamato l’attenzione sulla necessità che i trattamenti di dati personali connessi a tale nuovo sistema di determinazione del Fsn siano previsti, sulla base di quanto richiesto dal Regolamento, da una specifica disposizione di legge. L’articolata attività di raccolta di categorie particolari di dati e l’interconnessione degli stessi anche con informazioni di carattere reddituale, volta alla creazione di un database di livello individuale quale base informativa per procedere alla cd. stratificazione di tutti gli utenti del Ssn da un punto di vista clinico e sociale, comporterebbe infatti un’analisi dei dati relativi alla salute dell’intera popolazione italiana, da condurre periodicamente, all’esito della quale verrebbero prese decisioni i cui effetti si riverberano su tutti gli assistiti.

Secondo il Garante, l’utilizzo di dati dell’intera popolazione, ancorché in una non compiutamente descritta forma pseudonimizzata, ai fini della determinazione dei predetti pesi, dovrebbe essere, in ogni caso, suffragata da una compiuta analisi circa i rischi che ne potrebbero derivare per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla luce dei principi di responsabilizzazione e di protezione dei dati personali fin dalla progettazione, nonché dall’obbligo di condurre una valutazione di impatto per i trattamenti (artt. 5, par. 2; 25, 35 e 36, par. 4, del RGPD) da effettuarsi anche in via generale nel contesto dell’adozione della base giuridica del trattamento prospettato (cfr. art. 36, par. 10, del RGPD).

In tale parere il Garante ha poi ricordato che la necessità di un’adeguata base giuridica che preveda in capo al Ministero la possibilità di procedere alla cd. attività di stratificazione della popolazione per il raggiungimento di specifiche finalità istituzionali, assume ancor maggior rilievo in considerazione dell’intenzione, manifestata dallo stesso Dicastero, di utilizzare tale sistema di profilazione della popolazione anche per il raggiungimento di finalità ulteriori rispetto a quella in esame: in particolare, quella relativa alla creazione di modelli legati alla cd. medicina predittiva o di iniziativa.

A tale riguardo, l’Autorità ha avviato confronti istituzionali con alcune regioni interessate a intraprendere iniziative legate alla cd. medicina predittiva o di iniziativa, fondate su un’attività di stratificazione della popolazione residente, sostanzialmente analoga a quella proposta dal Ministero della salute.

L’Autorità ha pertanto ritenuto che, all’atto della richiesta di parere, non fosse possibile rinvenire una base giuridica anche per la cd. attività di stratificazione di tutti gli utenti del Ssn, volta a definire un profilo sanitario individuale legato alla presenza di patologie croniche e connesso a un profilo reddituale individuale (status sociale). Più puntualmente, il Garante ha rilevato che, con la proposta sottoposta al parere del Consiglio di Stato, il Ministero della salute intenderebbe procedere ad una ripartizione del Fsn ancorata ai criteri di cui all’art. 1, comma 34, l. n. 662/1996, attraverso una modalità nuova, che prevede l’uso di dati personali individuali e la stratificazione degli utenti del Ssn, che non risulta però disciplinata dalla richiamata legge n. 662/1996 e dal rinnovato sistema per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per le regioni (nel settore sanitario previsto, a partire dal 2013, dal decreto legislativo n. 68/2011), né da specifiche disposizioni normative, come invece richiesto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Successivamente all’adozione del parere, il legislatore ha introdotto la possibilità per il Ministero della salute, nell’ambito delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell’attività tecnico sanitaria regionale, di trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Ssn, per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione (art. 7, d.l. n. 34/2020).

Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante, saranno individuati i dati personali che possono essere trattati a tal fine, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. In questa prospettiva è stato istituito un tavolo interistituzionale presso il Ministero della salute ai cui lavori partecipa anche l’Autorità.

Fonte : Relazione GPDP 2020

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9676435

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